Impegni
Se, nel corso di un procedimento a norma dell'articolo 75 bis, paragrafo 2, l'operatore interessato offre di assumersi impegni volti a garantire la conformità alle pertinenti disposizioni del presente regolamento, l'ufficio per l'IA può, mediante decisione, rendere tali impegni vincolanti per tale operatore e dichiarare che non vi sono ulteriori motivi di intervento. L'ufficio per l'IA, su richiesta o di propria iniziativa, può riaprire il procedimento qualora:
a) |
si sia prodotto un cambiamento sostanziale di uno dei fatti su cui si è fondata la decisione; |
b) |
l'operatore agisca in contrasto con i propri impegni; oppure |
c) |
la decisione sia stata fondata su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti trasmesse dall'operatore interessato. |
Se ritiene che gli impegni offerti dal fornitore interessato non siano idonei a garantire l'effettiva conformità alle pertinenti disposizioni del presente regolamento, l'ufficio per l'IA respinge tali impegni in una decisione motivata al momento della conclusione del procedimento.