infinitelaws
regolamento sull'intelligenza artificiale

Poteri di controllo ed esecuzione dell'ufficio per l'IA

1.  Nell'esercizio dei suoi compiti di controllo ed esecuzione di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del presente regolamento l'ufficio per l'IA dispone di tutti i poteri di un'autorità di vigilanza del mercato previsti dalla presente sezione nonché dall'articolo 14, paragrafo 4, e dall'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020. L'ufficio per l'IA è autorizzato a recuperare integralmente dall'operatore pertinente la totalità dei costi delle sue attività di controllo ed esecuzione in relazione ai casi di non conformità, inclusi i costi per le risorse umane e tecniche, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1020. L'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/1020 si applica mutatis mutandis.

2.  Qualora abbia motivi ragionevoli per sospettare la non conformità al presente regolamento da parte di un fornitore o di un deployer di un sistema di IA di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del presente regolamento l'ufficio per l'IA può adottare una decisione di avviare un'indagine su tale non conformità conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2019/1020. L'ufficio per l'IA notifica all'operatore del sistema di IA interessato l'avvio di tale indagine. L'ufficio per l'IA può esercitare i poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo di propria iniziativa o a seguito di un reclamo ricevuto a norma dell'articolo 85 del presente regolamento, anche prima di avviare un'indagine a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2019/1020.

Qualora abbia motivo di sospettare la non conformità al presente regolamento da parte di un fornitore o di un deployer di un sistema di IA di cui all'articolo 75, paragrafo 1, l'autorità di vigilanza del mercato può inviare all'ufficio per l'IA una richiesta affinché valuti la questione.

3.  L'ufficio per l'IA può esercitare i poteri di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2019/1020 e all'articolo 74, paragrafi 12 e 13, del presente regolamento mediante richiesta semplice o decisione.

Nel richiedere informazioni, l'ufficio per l'IA indica la base giuridica e la finalità della richiesta, specifica quali informazioni sono richieste e fissa il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite. Qualora si tratti di una richiesta semplice, l'ufficio per l'IA precisa inoltre che, sebbene non vi sia alcun obbligo di fornire le informazioni richieste, in caso di risposta volontaria le informazioni devono essere corrette e non fuorvianti e indica le potenziali sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 99, paragrafo 5, in caso di fornitura di informazioni inesatte o fuorvianti. Qualora la richiesta sia presentata mediante decisione, l'ufficio per l'IA indica inoltre le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 99, paragrafo 5, in caso di fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e indica il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'ufficio per l'IA trasmette una copia della richiesta all'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro nel cui territorio è situato l'operatore o il suo rappresentante legale.

4.  Al fine di svolgere i compiti ad esso assegnati a norma della presente sezione, l'ufficio per l'IA può effettuare tutte le necessarie ispezioni a distanza o in loco in virtù dei poteri di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2019/1020 e all'articolo 74, paragrafo 5, del presente regolamento. Quando effettua un'ispezione, l'ufficio per l'IA informa il fornitore interessato dell'oggetto e della finalità dell'indagine, delle pertinenti sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 99, paragrafo 5, del presente regolamento nonché del diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Prima di effettuare un'ispezione, l'ufficio per l'IA informa l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro nel cui territorio è situato l'operatore o il suo rappresentante legale.

Nel corso di tale ispezione, al personale dell'ufficio per l'IA è conferito il potere di:

a) 

accedere a tutti i locali, i terreni o le proprietà aziendali dell'operatore interessato situati nell'Unione;

b) 

esaminare i registri, i dati e altri materiali rilevanti per l'esecuzione dei loro compiti, su qualsiasi forma di supporto;

c) 

prendere o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti di registri, dati e qualsiasi altro documento;

d) 

chiedere a una qualsiasi delle persone soggette all'ispezione o ai loro rappresentanti, o a membri del personale spiegazioni orali o scritte su fattori o documenti relativi all'oggetto e alle finalità dell'ispezione e registrarne le risposte;

e) 

apporre sigilli ai locali, ai registri o ai documenti aziendali per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

Se l'ufficio per l'IA constata che una persona fisica o giuridica si oppone a un'ispezione o la ostacola, l'autorità nazionale competente dello Stato membro interessato presta la necessaria assistenza, richiedendo, se del caso, l'assistenza della polizia o di un'autorità di contrasto equivalente, affinché possa effettuare l'ispezione in loco.

Se l'ispezione in loco di locali, terreni o proprietà aziendali richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria conformemente al diritto nazionale, l'ufficio per l'IA richiede tale autorizzazione. L'ufficio per l'IA può richiedere tale autorizzazione anche in via preventiva. Qualora sia richiesta tale autorizzazione, l'autorità giudiziaria nazionale verifica tempestivamente che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate tenuto conto dell'oggetto dell'indagine o dell'ispezione nonché dei documenti forniti dall'ufficio per l'IA unitamente alla decisione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'ufficio per l'IA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'ufficio per l'IA sospetta una violazione del presente regolamento e sulla gravità della violazione sospettata e, se del caso, sulla natura del coinvolgimento della persona soggetta alle misure coercitive. L'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell'indagine o dell'ispezione, né esigere informazioni contenute nel fascicolo dell'ufficio per l'IA. Conformemente ai trattati, il controllo della legittimità della decisione dell'ufficio per l'IA compete esclusivamente alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

5.  Su richiesta dell'ufficio per l'IA, l'autorità di vigilanza del mercato competente di uno Stato membro può svolgere nel proprio territorio qualsiasi indagine, ispezione o porre in essere altra misura di accertamento dei fatti in nome e per conto dell'ufficio per l'IA al fine di stabilire se vi sia stata una violazione del presente regolamento. I funzionari delle autorità competenti degli Stati membri incaricati di procedere a tali indagini, ispezioni o porre in essere misure di accertamento dei fatti, così come le persone da esse autorizzate o nominate, esercitano i loro poteri conformemente al loro diritto nazionale.

6.  Oltre ai poteri di cui dispone a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l'ufficio per l'IA, nell'esercizio delle sue competenze di cui all'articolo 75, paragrafo 1, può:

a) 

imporre agli operatori di fornire l'accesso ai loro sistemi di IA e fornire spiegazioni in merito;

b) 

imporre all'operatore l'obbligo di conservare tutti i dati e i documenti ritenuti necessari per valutare l'attuazione e il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento.

7.  Al fine di ricevere assistenza nel monitoraggio dell'effettiva attuazione e della conformità alle pertinenti disposizioni del presente regolamento, così come consulenze o conoscenze specifiche nell'esercizio delle proprie competenze a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, l'ufficio per l'IA può nominare esperti e revisori esterni indipendenti, nonché esperti, squadre investigative e revisori delle autorità competenti dello Stato membro, con l'accordo dell'autorità interessata. Le informazioni ottenute a seguito di tali azioni di monitoraggio sono condivise con le pertinenti autorità competenti degli Stati membri.

8.  Le informazioni raccolte a norma del presente articolo sono utilizzate esclusivamente ai fini del presente regolamento.

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