Vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA e assistenza reciproca
1. L'ufficio per l'IA ha competenza esclusiva per il controllo e l'esecuzione degli obblighi a norma del presente regolamento in relazione ai sistemi di IA seguenti:
a) |
sistemi di IA basati su modelli di IA per finalità generali qualora il modello e il sistema siano sviluppati dallo stesso fornitore o da fornitori che fanno parte della stessa impresa di tale fornitore, ad eccezione di:
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b) |
sistemi di IA che costituiscono o sono integrati in piattaforme online di dimensioni molto grandi designate o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi designati conformemente al regolamento (UE) 2022/2065. |
La competenza esclusiva di cui al primo comma si applica ai fornitori di tali sistemi. Si applica ai deployer di tali sistemi solo se sono anche il fornitore o fanno parte della stessa impresa del fornitore.
1 bis. In deroga all'articolo 73, i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio, di competenza dell'ufficio per l'IA a norma del paragrafo 1 del presente articolo, segnalano eventuali incidenti gravi all'ufficio per l'IA. L'articolo 73, paragrafi da 2 a 9, si applica mutatis mutandis. L'ufficio per l'IA trasmette tempestivamente le informazioni pertinenti all'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro nel cui territorio è situato il fornitore o il suo rappresentante legale.
1 ter. Le autorità coinvolte nell'applicazione del presente regolamento cooperano attivamente con l'ufficio per l'IA e gli prestano l'assistenza necessaria per l'esercizio dei suoi poteri, anche, se necessario, in relazione alle ispezioni o ad altre misure di esecuzione poste in essere nel territorio di uno Stato membro. A tal fine, tali autorità dispongono dei poteri previsti dal presente regolamento e dal regolamento (UE) 2019/1020 e, se del caso e nei limiti di quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti a norma del presente paragrafo, conformemente alle procedure nazionali applicabili.
1 quater. Quando adotta misure di indagine o esecuzione nel territorio di uno Stato membro che comportano l'accesso ai dati o al sistema di IA di un'autorità pubblica, l'ufficio per l'IA è assistito dalla pertinente autorità di vigilanza del mercato.
1 quinquies. Prima di adottare una decisione che avrebbe l'effetto di vietare o limitare la messa a disposizione o la messa in servizio del sistema di IA su un mercato nazionale, o una decisione di ritirare o richiamare il sistema di IA da tale mercato, l'ufficio per l'IA notifica, senza indebito ritardo, l'autorità di vigilanza del mercato competente per tale mercato della sua intenzione di adottare una siffatta decisione. L'ufficio per l'IA consulta le autorità coinvolte nell'applicazione del presente regolamento, se del caso, su qualsiasi questione relativa all'applicazione e all'esecuzione del presente regolamento.
1 sexies. L'ufficio per l'IA è responsabile delle valutazioni della conformità e delle prove dei sistemi di IA di cui al paragrafo 1 del presente articolo che sono classificati come ad alto rischio e sottoposti a una valutazione di conformità da parte di terzi a norma dell'articolo 43, prima che tali sistemi di IA siano immessi sul mercato o messi in servizio. Tali prove e valutazioni verificano che i sistemi siano conformi ai pertinenti requisiti del presente regolamento e possano essere immessi sul mercato o messi in servizio nell'Unione in conformità del presente regolamento. La Commissione affida l'esecuzione di tali prove o valutazioni a organismi notificati designati in conformità del presente regolamento, nel qual caso l'organismo notificato agisce per conto della Commissione. Se un organismo notificato cui la Commissione ha delegato compiti a norma del presente paragrafo non li svolge adeguatamente, la Commissione può revocare la delega con effetto immediato.
Le tariffe per le attività di prova e valutazione sono a carico del fornitore del sistema di IA ad alto rischio che ha presentato alla Commissione la domanda di valutazione della conformità da parte di terzi. Il fornitore paga direttamente all'organismo notificato i costi relativi ai servizi affidati dalla Commissione agli organismi notificati in conformità del presente articolo.
2. Qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che i sistemi di IA per finalità generali che possono essere utilizzati direttamente dai deployer per almeno una finalità classificata come ad alto rischio a norma del presente regolamento non siano conformi ai requisiti di cui al presente regolamento, le pertinenti autorità di vigilanza del mercato cooperano con l'ufficio per l'IA per effettuare valutazioni della conformità e informano di conseguenza il consiglio per l'IA e le altre autorità di vigilanza del mercato.
2 bis. Qualora abbia motivi fondati e sufficienti di sospettare che un fornitore o un deployer di un sistema di IA di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbia violato il presente regolamento, un'autorità di vigilanza del mercato può chiedere all'ufficio per l'IA, attraverso il pertinente punto di contatto unico designato in conformità dell'articolo 70, paragrafo 2, di valutare la questione al fine di adottare le misure di controllo ed esecuzione necessarie per garantire la tempestiva conformità al presente regolamento. Tale richiesta è debitamente motivata e indica almeno:
a) |
il nome del fornitore o del deployer interessato; |
b) |
una descrizione dei fatti pertinenti, le disposizioni del presente regolamento asseritamente violate ed eventuali motivi fondati e sufficienti per sospettare una violazione, compresa, se del caso, la descrizione degli effetti negativi della presunta violazione; |
c) |
l'autorità di vigilanza del mercato che presenta la richiesta. |
L'ufficio per l'IA tiene nella massima considerazione la richiesta e l'autorità di vigilanza del mercato coopera attivamente e presta all'ufficio per l'IA l'assistenza necessaria per l'esercizio dei suoi poteri conformemente al paragrafo 1 bis.
Senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattro mesi dal ricevimento della richiesta, l'ufficio per l'IA comunica al punto di contatto unico l'intenzione di esercitare i propri poteri conformemente all'articolo 75 bis oppure i motivi per cui non intende esercitarli. Qualora decida di esercitare i propri poteri conformemente all'articolo 75 bis, l'ufficio per l'IA informa periodicamente tale punto di contatto unico in merito ai principali sviluppi del procedimento e al suo esito, senza divulgare informazioni riservate.
3. Qualora non sia in grado di concludere la propria indagine sul sistema di IA ad alto rischio perché non può accedere a determinate informazioni relative al modello di IA per finalità generali nonostante abbia compiuto tutti gli sforzi opportuni per ottenere tali informazioni, un'autorità di vigilanza del mercato può presentare una richiesta motivata all'ufficio per l'IA, che garantisce l'accesso a tali informazioni. In tal caso, l'ufficio per l'IA fornisce all'autorità richiedente senza indugio, e in ogni caso entro 30 giorni, tutte le informazioni che esso ritiene pertinenti al fine di stabilire se un sistema di IA ad alto rischio non è conforme. Le autorità di vigilanza del mercato salvaguardano la riservatezza delle informazioni ottenute conformemente all'articolo 78 del presente regolamento. La procedura di cui al capo VI del regolamento (UE) 2019/1020 si applica mutatis mutandis.