infinitelaws
regolamento sull'intelligenza artificiale

Non conformità, sanzioni pecuniarie e penalità di mora

1.  L'ufficio per l'IA, qualora constati che un operatore che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 75, paragrafo 1, non rispetta le pertinenti disposizioni del presente regolamento o gli impegni resi vincolanti a norma dell'articolo 75 ter, adotta una decisione che stabilisce tale non conformità.

2.  Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 1, l'ufficio per l'IA comunica le sue constatazioni preliminari all'operatore interessato. Nelle constatazioni preliminari l'ufficio per l'IA spiega le misure che intende adottare, o che ritiene che l'operatore interessato debba adottare, al fine di dar seguito in maniera efficace alle constatazioni preliminari.

3.  Nella decisione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l'ufficio per l'IA ordina, se del caso, all'operatore interessato di adottare le misure necessarie per garantire la conformità alle pertinenti disposizioni del presente regolamento entro un termine ragionevole ivi specificato e di fornire informazioni sulle misure che l'operatore intende adottare per conformarsi alla decisione. L'operatore interessato fornisce all'ufficio per l'IA una descrizione delle misure adottate per garantire il rispetto della decisione in seguito alla loro attuazione. Prima di chiedere l'adozione di qualsiasi misura, l'ufficio per l'IA può avviare un dialogo strutturato con l'operatore del sistema di IA in questione. Nel corso di tale dialogo, l'operatore può proporre di assumersi impegni conformemente all'articolo 75 ter.

4.  Una decisione adottata a norma del paragrafo 1 del presente articolo può essere accompagnata dall'imposizione di sanzioni conformemente all'articolo 99, paragrafi da 3 a 7, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis all'ufficio per l'IA nell'esecuzione dei suoi compiti di controllo ed esecuzione di cui all'articolo 75, paragrafo 1.

In particolare, sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 99, paragrafo 4:

a) 

la violazione di qualsiasi applicabile disposizione del presente regolamento, comprese quelle non elencate all'articolo 99, paragrafo 4;

b) 

il mancato rispetto delle decisioni o delle misure adottate in virtù dei poteri di cui all'articolo 14, paragrafo 4, o all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020, nonché dei poteri di cui all'articolo 75 bis del presente regolamento;

c) 

il mancato rispetto di un impegno reso vincolante da una decisione adottata a norma dell'articolo 75 ter.

La fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti all'ufficio per l'IA per dare seguito a una richiesta è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 99, paragrafo 5.

5.  L'ufficio per l'IA può adottare una decisione che impone penalità di mora al fine di obbligare gli operatori, per i quali è competente a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, a:

a) 

sottoporsi a un'indagine;

b) 

a dar seguito a una richiesta di informazioni disposta da una decisione a norma dell'articolo 75 bis, paragrafo 3;

c) 

sottoporsi a un'ispezione disposta da una decisione a norma dell'articolo 75 bis, paragrafo 4;

d) 

fornire risposte o spiegazioni corrette e complete nel contesto di un'ispezione disposta da una decisione a norma dell'articolo 75 bis, paragrafo 4;

e) 

conformarsi alle azioni correttive disposte in virtù dei poteri di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1020;

f) 

rispettare gli impegni resi giuridicamente vincolanti mediante decisione a norma dell'articolo 75 ter; oppure

g) 

conformarsi a una decisione adottata a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Tali penalità di mora sono effettive e proporzionate e, se del caso, il loro importo giornaliero non supera il 5 % del reddito medio giornaliero o del fatturato annuo mondiale dell'esercizio precedente, calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione.

6.  La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per esaminare le decisioni dell'ufficio per l'IA che fissano una sanzione pecuniaria o una penalità di mora a norma del presente articolo. Essa può estinguere, ridurre o aumentare la sanzione pecuniaria o la penalità di mora inflitta.

7.  I fondi raccolti mediante l'imposizione di sanzioni pecuniarie o penalità di mora a norma del presente articolo contribuiscono al bilancio generale dell'Unione.

8.  I poteri conferiti all'ufficio per l'IA dal presente articolo sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni. Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Nel caso di violazioni continuate o ripetute il termine di prescrizione decorre invece dal giorno in cui è cessata la violazione.

Il potere dell'ufficio per l'IA di dare esecuzione delle decisioni adottate ai sensi del presente articolo è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni. Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.

L'atto di esecuzione di cui all'articolo 75 quinquies, paragrafo 3, specifica il primo e il secondo comma del presente paragrafo, nonché le circostanze in cui i termini di prescrizione sono interrotti.

9.  Qualora accerti l'assenza di motivi per adottare una decisione di non conformità, l'ufficio per l'IA chiude il procedimento mediante una decisione. Tale decisione si applica con effetto immediato.

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