Obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployers di determinati sistemi di IA
Italiano
1. I fornitori garantiscono che i sistemi di IA destinati a interagire direttamente con le persone fisiche sono progettati e sviluppati in modo tale che le persone fisiche interessate siano informate del fatto di stare interagendo con un sistema di IA, a meno che ciò non risulti evidente dal punto di vista di una persona fisica ragionevolmente informata, attenta e avveduta, tenendo conto delle circostanze e del contesto di utilizzo. Tale obbligo non si applica ai sistemi di IA autorizzati dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati, fatte salve le tutele adeguate per i diritti e le libertà dei terzi, a meno che tali sistemi non siano a disposizione del pubblico per segnalare un reato.
2. I fornitori di sistemi di IA, compresi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici, garantiscono che gli output del sistema di IA siano marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente. I fornitori garantiscono che le loro soluzioni tecniche siano efficaci, interoperabili, solide e affidabili nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, tenendo conto delle specificità e dei limiti dei vari tipi di contenuti, dei costi di attuazione e dello stato dell'arte generalmente riconosciuto, come eventualmente indicato nelle pertinenti norme tecniche. Tale obbligo non si applica se i sistemi di IA svolgono una funzione di assistenza per l'editing standard o non modificano in modo sostanziale i dati di input forniti dal deployer o la rispettiva semantica, o se autorizzati dalla legge ad accertare, prevenire, indagare o perseguire reati.
3. I deployer di un sistema di riconoscimento delle emozioni o di un sistema di categorizzazione biometrica informano le persone fisiche che vi sono esposte in merito al funzionamento del sistema e trattano i dati personali in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e della direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi. Tale obbligo non si applica ai sistemi di IA utilizzati per la categorizzazione biometrica e il riconoscimento delle emozioni autorizzati dalla legge per accertare, prevenire o indagare reati, fatte salve le tutele adeguate per i diritti e le libertà dei terzi e conformemente al diritto dell'Unione.
4. I deployer di un sistema di IA che genera o manipola immagini o contenuti audio o video che costituiscono un «deep fake» rendono noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente. Tale obbligo non si applica se l'uso è autorizzato dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati. Qualora il contenuto faccia parte di un'analoga opera o di un programma manifestamente artistici, creativi, satirici o fittizi, gli obblighi di trasparenza di cui al presente paragrafo si limitano all'obbligo di rivelare l'esistenza di tali contenuti generati o manipolati in modo adeguato, senza ostacolare l'esposizione o il godimento dell'opera.
I deployer di un sistema di IA che genera o manipola testo pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico rendono noto che il testo è stato generato o manipolato artificialmente. Tale obbligo non si applica se l'uso è autorizzato dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati o se il contenuto generato dall'IA è stato sottoposto a un processo di revisione umana o di controllo editoriale e una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione del contenuto.
5. Le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono fornite alle persone fisiche interessate in maniera chiara e distinguibile al più tardi al momento della prima interazione o esposizione. Le informazioni devono essere conformi ai requisiti di accessibilità applicabili.
6. I paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicati i requisiti e gli obblighi di cui al capo III, così come gli altri obblighi di trasparenza stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale per i deployer dei sistemi di IA.
7. La Commissione incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di buone pratiche a livello dell'Unione per facilitare l'efficace attuazione degli obblighi relativi alla rilevazione, alla marcatura e all'etichettatura dei contenuti generati o manipolati artificialmente. La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del consiglio per l'IA, valuta se l'adesione a tali codici di buone pratiche sia adeguata a garantire il rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 6 . Se ritiene che il codice di buone pratiche non sia adeguato, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che specifichi norme comuni per l'attuazione di tali obblighi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2.
Español
1. Los proveedores garantizarán que los sistemas de IA destinados a interactuar directamente con personas físicas se diseñen y desarrollen de forma que las personas físicas de que se trate estén informadas de que están interactuando con un sistema de IA, excepto cuando resulte evidente desde el punto de vista de una persona física razonablemente informada, atenta y perspicaz, teniendo en cuenta las circunstancias y el contexto de utilización. Esta obligación no se aplicará a los sistemas de IA autorizados por ley para detectar, prevenir, investigar o enjuiciar delitos, con sujeción a las garantías adecuadas para los derechos y libertades de terceros, salvo que estos sistemas estén a disposición del público para denunciar un delito penal.
2. Los proveedores de sistemas de IA, entre los que se incluyen los sistemas de IA de uso general, que generen contenido sintético de audio, imagen, vídeo o texto, velarán por que los resultados de salida del sistema de IA estén marcados en un formato legible por máquina y que sea posible detectar que han sido generados o manipulados de manera artificial. Los proveedores velarán por que sus soluciones técnicas sean eficaces, interoperables, sólidas y fiables en la medida en que sea técnicamente viable, teniendo en cuenta las particularidades y limitaciones de los diversos tipos de contenido, los costes de aplicación y el estado actual de la técnica generalmente reconocido, según se refleje en las normas técnicas pertinentes. Esta obligación no se aplicará en la medida en que los sistemas de IA desempeñen una función de apoyo a la edición estándar o no alteren sustancialmente los datos de entrada facilitados por el responsable del despliegue o su semántica, o cuando estén autorizados por ley para detectar, prevenir, investigar o enjuiciar delitos.
3. Los responsables del despliegue de un sistema de reconocimiento de emociones o de un sistema de categorización biométrica informarán del funcionamiento del sistema a las personas físicas expuestas a él y tratarán sus datos personales de conformidad con los Reglamentos (UE) 2016/679 y (UE) 2018/1725 y con la Directiva (UE) 2016/680, según corresponda. Esta obligación no se aplicará a los sistemas de IA utilizados para la categorización biométrica y el reconocimiento de emociones que hayan sido autorizados por ley para detectar, prevenir e investigar delitos, con sujeción a las garantías adecuadas para los derechos y libertades de terceros y de conformidad con el Derecho de la Unión.
4. Los responsables del despliegue de un sistema de IA que genere o manipule imágenes o contenidos de audio o vídeo que constituyan una ultrafalsificación harán público que estos contenidos o imágenes han sido generados o manipulados de manera artificial. Esta obligación no se aplicará cuando la ley autorice su uso para para detectar, prevenir, investigar o enjuiciar delitos. Cuando el contenido forme parte de una obra o programa manifiestamente creativos, satíricos, artísticos, de ficción o análogos, las obligaciones de transparencia establecidas en el presente apartado se limitarán a la obligación de hacer pública la existencia de dicho contenido generado o manipulado artificialmente de una manera adecuada que no dificulte la exhibición o el disfrute de la obra.
Los responsables del despliegue de un sistema de IA que genere o manipule texto que se publique con el fin de informar al público sobre asuntos de interés público divulgarán que el texto se ha generado o manipulado de manera artificial. Esta obligación no se aplicará cuando el uso esté autorizado por ley para detectar, prevenir, investigar o enjuiciar delitos, o cuando el contenido generado por IA haya sido sometido a un proceso de revisión humana o de control editorial y cuando una persona física o jurídica tenga la responsabilidad editorial por la publicación del contenido.
5. La información a que se refieren los apartados 1 a 4 se facilitará a las personas físicas de que se trate de manera clara y distinguible a más tardar con ocasión de la primera interacción o exposición. La información se ajustará a los requisitos de accesibilidad aplicables.
6. Los apartados 1 a 4 no afectarán a los requisitos y obligaciones establecidos en el capítulo III y se entenderán sin perjuicio de otras obligaciones de transparencia establecidas en el Derecho nacional o de la Unión para los responsables del despliegue de sistemas de IA.
7. La Comisión fomentará y facilitará la elaboración de códigos de buenas prácticas en el ámbito de la Unión para promover la aplicación efectiva de las obligaciones relativas a la detección, el marcado y el etiquetado de contenidos generados o manipulados de manera artificial. La Comisión, teniendo en cuenta en la mayor medida posible el dictamen del Consejo de IA, evaluará si la observancia de dichos códigos de buenas prácticas es adecuada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en los apartados 2 y 4 del presente artículo, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 56, apartado 6. Si considera que el código de buenas prácticas es inadecuado, la Comisión podrá adoptar un acto de ejecución que especifique normas comunes para el cumplimiento de dichas obligaciones de conformidad con el procedimiento de examen establecido en el artículo 98, apartado 2.
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1. Scopo e contesto
L'articolo 50 è l'unica disposizione del capo IV del regolamento sull'IA, il capo dedicato agli obblighi di trasparenza. Stabilisce uno strato normativo distinto e più leggero che si applica indipendentemente dal fatto che un sistema di IA sia ad alto rischio. Il considerando 132 spiega la logica: "Alcuni sistemi di IA destinati a interagire con persone fisiche o a generare contenuti possono comportare rischi specifici di impersonificazione o inganno, indipendentemente dal fatto che si qualifichino o meno come ad alto rischio."1 La risposta è mirata: non divieti o valutazione della conformità, ma divulgazione — informare le persone quando si occupano di IA o quando il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente. La trasparenza è uno dei sette principi etici non vincolanti su cui si basa il regolamento (gli orientamenti del gruppo di esperti ad alto livello sull'IA per il 2019), insieme all'intervento umano e al controllo; robustezza tecnica e sicurezza; privacy e governance dei dati; diversità, non discriminazione ed equità; benessere sociale e ambientale; e responsabilità.2
La disposizione riguarda quattro situazioni distinte e il portatore di dazi differisce tra loro: svolgono i compiti di cui ai paragrafi 1 e 2; deployers portano quelli di cui ai paragrafi (3) e (4). Le Linee guida della Commissione sull'articolo 50 (le "Linee guida") — il cui contenuto è stato approvato dalla Commissione il 20 luglio 2026 con la comunicazione C(2026) 5054 final, con adozione formale da seguire una volta disponibili tutte le versioni linguistiche, una fase ancora in sospeso a metà settembre 2026 — confermano che tali obblighi si applicano a qualsiasi sistema di IA utilizzato nelle situazioni contemplate, non solo all'IA ad alto rischio o per finalità generali, e che possono cumulare su un singolo output: se un sistema di IA genera immagini nell'ambito di un'interazione diretta con una persona fisica, il suo fornitore può essere tenuto a rispettare sia l'articolo 50, paragrafi 1 e 2, e se tale sistema è anche in grado di generare immagini che costituiscono deep fake o testi pubblicati su questioni di interesse pubblico, l'articolo 50, paragrafo 4, è aggiunto dal lato dell'operatore.3 Le linee guida descrivono lo scopo condiviso dei quattro compiti come "ridurre i rischi di impersonificazione, inganno, disinformazione, manipolazione su larga scala e frode".3/p>
La preoccupazione di fondo è empirica. Il considerando 133 riporta che i contenuti sintetici "divengono sempre più difficili da distinguere per gli esseri umani dai contenuti generati dall'uomo e autentici", sollevando "nuovi rischi di disinformazione e manipolazione su larga scala, frode, impersonificazione e inganno dei consumatori".4 Gli elementi di prova sottoposti a valutazione inter pares confermano questa premessa su entrambi gli elementi della disposizione. Per i contenuti generati, una revisione sistematica del 2024 e una meta-analisi di 56 studi (86 155 partecipanti) hanno rilevato che la precisione di rilevamento dei deepfake umani è del 55,5%, non significativamente al di sopra del caso (Diel et al., 2024), e altri lavori mostrano che le persone non riescono a rilevare i deepfake e sovrastimano la propria capacità di farlo (Köbis et al., 2021).5 Per interazione, sei esperimenti con 4.600 partecipanti hanno scoperto che le persone non potevano identificare le autopresentazioni generate dall'IA in contesti professionali, di ospitalità e datazione, e che i segnali intuitivi su cui si basano sono sistematicamente sbagliati e possono essere sfruttati per rendere il testo macchina letto come più umano della scrittura umana (Jakesch et al., 2022).6 Per il riconoscimento delle emozioni in particolare, il considerando 44 rileva "gravi preoccupazioni in merito alla base scientifica" di tali sistemi, citando "affidabilità limitata, mancanza di specificità e generalizzabilità limitata"7 — che aiuta a spiegare perché l'articolo 50, paragrafo 3, impone un obbligo di notifica piuttosto che basarsi sui risultati del sistema.
Gli obblighi di cui all'articolo 50 diventano applicabili il 2 agosto 2026 (articolo 113). Sei giorni prima di tale data, il 27 luglio 2026, è entrato in vigore il regolamento modificativo (UE) 2026/1744 (regolamento omnibus digitale sull'IA, GU L 2026/1744 del 24 luglio 2026); lascia inalterata la sostanza dei quattro dazi, ma rifonde l'articolo 50, paragrafo 7, e aggiunge una norma transitoria per l'obbligo di marcatura di cui all'articolo 50, paragrafo 2 — cfr. sezioni 3 e 7.8
2. Interpretazione dei termini chiave
l'articolo 50 si applica a una piccola serie di termini definiti all'articolo 3; i limiti di ciascuna definizione determinano la portata dei dazi.
sistema di IA (articolo 3, paragrafo 1): "un sistema basato su macchine progettato per funzionare con diversi livelli di autonomia e che può mostrare adattabilità dopo l'implementazione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce, dall'input che riceve, come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali."9 La definizione è il punto di accesso all'intero regolamento; il software deterministico che non “inferisce” le uscite non rientra in esso.
Provider vs deployer (articolo 3, paragrafi 3 e 4): un è una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che "sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che ha sviluppato un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e lo immette sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito".9 A deployer è, di conseguenza, una persona, un'autorità, un'agenzia o un organismo che utilizza un sistema di IA sotto la sua autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale."9 Due caratteristiche della definizione di prestatore contano per l'articolo 50: il fattore di attivazione è immissione sul mercato/messa in servizio con il proprio nome o marchio ; e si applica a pagamento o gratuitamente (le offerte gratuite e aperte non sono esenti). Entrambi i termini rientrano nella categoria più ampia di operatore (articolo 3, paragrafo 8), che comprende anche i fabbricanti di prodotti, i mandatari, gli importatori e i distributori. La scissione è importante: l'obbligo di marcatura (50, paragrafo 2) si applica a chiunque sviluppi il sistema di IA generativa e lo immetta sul mercato o lo metta in servizio con il proprio nome o marchio; gli obblighi di divulgazione per i deep fake e per i testi generati dall'IA pubblicati al fine di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico (50, paragrafo 4), siedono con la persona che utilizza effettivamente il sistema di IA per produrre tali contenuti. L'attività personale non professionale non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 50, paragrafi 3 e 4, per due motivi: la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, esclude dalla nozione di deployer il caso "qualora il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale" e l'articolo 2, paragrafo 10, aggiunge che il regolamento "non si applica agli obblighi dei deployer che sono persone fisiche che utilizzano sistemi di IA nel corso di un'attività puramente personale non professionale", la disposizione su cui si basano gli orientamenti. Un individuo che utilizza uno strumento deepfake privatamente, al di fuori di qualsiasi contesto professionale o commerciale, non ha pertanto alcun obbligo di divulgazione ai sensi dell'articolo 50 (sebbene possa ancora applicarsi il diritto penale nazionale — cfr. sezione 6).9,10 Il Q& della Commissione;A che accompagna gli orientamenti traccia la linea in base alla regolarità e allo scopo economico: una persona fisica che genera deepfake e li diffonde sui social media a titolo personale non rientra nell'ambito di applicazione della legge, ma un'attività attraverso la quale la persona ottiene regolarmente un vantaggio economico o che fa altrimenti parte di un'attività imprenditoriale, commerciale, professionale o freelance è professionale e rende tale persona un deployer; e se il deployer è una persona giuridica, i dipendenti che agiscono sotto le sue istruzioni e il suo controllo — animatori digitali, web designer, creatori di contenuti, giornalisti — non sono deployer separati del sistema.11 Tale ritaglio non sale: gli orientamenti chiariscono che l'obbligo di marcatura del fornitore di cui all'articolo 50, paragrafo 2, non è influenzato dal carattere privato dell'uso finale, pertanto un sistema utilizzato per effettuare un deepfake per una cartolina natalizia deve ancora contrassegnarne la produzione.3 Tre ulteriori limiti stabiliti dagli orientamenti sono pertinenti nella pratica. In primo luogo, la stessa entità può essere sia fornitore che deployer, in genere dove sviluppa internamente un sistema e lo utilizza. In secondo luogo, gli attori che si limitano a diffondere i contenuti generati dall'IA di qualcun altro senza autorità sulla sua generazione (servizi di hosting, piattaforme online, emittenti) non sono operatori ai fini dell'articolo 50, paragrafo 4, sebbene siano incoraggiati a conservare qualsiasi marcatura ed etichettatura ricevuta; né l'etichettatura dei contenuti o l'utilizzo di contenuti già etichettati fanno di per sé di una parte un deployer. In terzo luogo, i compiti spettano agli attori di paesi terzi: i fornitori sono coperti quando l'output è utilizzato nell'Unione — sebbene "l'uso a valle accidentale, imprevedibile o non autorizzato non dovrebbe da solo innescare l'applicazione" dei dazi — mentre un operatore di un paese terzo è coperto solo se intende diffondere o utilizzare esso stesso l'output nell'Unione, non quando i contenuti raggiungono il pubblico nell'Unione attraverso canali imprevedibili e al di fuori del suo controllo.3
Deep fake (articolo 3, paragrafo 60): "Immagini, contenuti audio o video generati o manipolati dall'IA che assomigliano a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbero falsamente autentici o veritieri a una persona."9 La linea di confine è l'elemento "apparirebbe falsamente a una persona come autentico o veritiero": Il contenuto del tutto fantastico è al di fuori della definizione, mentre la manipolazione realistica di una persona reale è esattamente al suo interno. Gli orientamenti suddividono la definizione in quattro condizioni cumulative, che devono essere tutte soddisfatte: i) il contenuto presenta una somiglianza apprezzabile; (ii) a qualcosa che esiste; iii) rientranti in una delle classi elencate — persone, oggetti, luoghi, entità o eventi; e iv) apparirebbe falsamente a una persona come autentica o veritiera. Aggiungono due perfezionamenti che contano per i casi limite: il test della falsa apparenza è oggettivo e non dipende da alcuna intenzione di ingannare, e il fotorealismo aumenta la probabilità di rientrare nella definizione senza essere decisivo da solo. Il contenuto che è chiaramente irrealistico (draghi, persone che volano senza aiuto) rimane all'esterno.3 Si noti che text non fa parte della definizione deep-fake; Il testo generato dall'IA è trattato separatamente nella seconda parte di 50(4).
Sistema di riconoscimento delle emozioni (articolo 3, paragrafo 39) e sistema di categorizzazione biometrica (articolo 3, paragrafo 40): rispettivamente, un sistema di IA "al fine di identificare o dedurre emozioni o intenzioni di persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici" e uno "al fine di assegnare persone fisiche a categorie specifiche sulla base dei loro dati biometrici, a meno che non sia accessorio a un altro servizio commerciale e strettamente necessario per ragioni tecniche oggettive".9 Entrambi si basano su dati biometrici (articolo 3, paragrafo 34). Il ritaglio accessorio e strettamente necessario in (40) mantiene, ad esempio, un filtro di rilevamento facciale che si limita a posizionare una telecamera al di fuori del regime di categorizzazione. L'interazione con Articolo 5 è importante: il riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e nell'istruzione e alcune categorizzazioni biometriche sensibili sono proibite a titolo definitivo; L'articolo 50, paragrafo 3, disciplina solo gli usi residui permessi, per i quali è richiesta la notifica piuttosto che l'imposizione di un divieto.
modello di IA per finalità generali vs sistema di IA per finalità generali — questi sono non sinonimi e non devono essere confusi. Un modello di IA per finalità generali (articolo 3, paragrafo 63) è un modello di IA che "visualizza una generalità significativa" e può essere integrato nei sistemi a valle; un sistema di IA per finalità generali (articolo 3, punto 66) è un sistema di IA "basato su un modello di IA per finalità generali" che può servire a una varietà di scopi.9 A titolo puramente illustrativo e senza qualificare alcun prodotto particolare: un modello linguistico come Opus 5 è un modello, mentre l'applicazione Claude che mette tale modello a disposizione degli utenti è un sistema. L'articolo 50, paragrafo 2, si applica espressamente ai "sistemi di IA, compresi i sistemi di IA per finalità generali"12 — è un dovere su systems, non sui modelli. I distinti obblighi di trasparenza e documentazione per i modelli di IA per finalità generali risiedono negli articoli da 53 a 55 (capo V), non qui. Il considerando 133 aggiunge il ponte pratico: le tecniche di marcatura "possono essere attuate a livello del sistema di IA o a livello del modello di IA, compresi i modelli di IA per finalità generali che generano contenuti, facilitando in tal modo l'adempimento di tale obbligo da parte del fornitore a valle del sistema di IA."4
3. Analisi paragrafo per paragrafo
Articolo 50, paragrafo 1 — Notifica dell'interazione con un sistema di IA (dovere del fornitore). I fornitori devono garantire che i sistemi di IA "destinati a interagire direttamente con persone fisiche" siano "progettati e sviluppati" in modo che le persone interessate siano informate di interagire con un sistema di IA, "a meno che ciò non sia evidente dal punto di vista di una persona fisica ragionevolmente informata, attenta e avveduta, tenendo conto delle circostanze e del contesto di utilizzo."12 Il caso classico è un chatbot del servizio clienti. Il qualificatore di "ovvietà" è inquadrato come un parametro di riferimento oggettivo — valutato dal punto di vista di una persona "ragionevolmente informata, attenta e avveduta" nelle circostanze, non dall'impressione soggettiva del particolare utente — e il considerando 132 stabilisce che le caratteristiche dei gruppi vulnerabili (età, disabilità) devono essere prese in considerazione quando il sistema è destinato a interagire con loro.1
Le linee guida suddividono il trigger in quattro elementi cumulativi: i) un sistema di IA ; ii) un'interazione intenzionale; iii) che è diretto; iv) con una persona fisica. Usano questi elementi per collocare tre situazioni familiari al di fuori del paragrafo. L'acquisizione passiva dei dati è al di fuori di essa perché non vi è alcuna interazione con la persona: un sistema biometrico di controllo degli accessi legge un volto e apre una porta, ma non conduce alcuno scambio con l'individuo. La raccolta di feedback una tantum è al di fuori di essa perché non c'è scambio con la persona: le linee guida forniscono filtri antispam come esempio di sistemi che raccolgono solo un feedback una tantum e non si ritiene pertanto che interagiscano con persone fisiche. E l'interazione mediata da un essere umano è al di fuori di esso perché non è diretta: quando un agente del servizio clienti consulta un assistente IA e poi risponde con parole proprie, l'output dell'IA non raggiunge mai il cliente. Le linee guida riguardano anche agenti dell'IA, che si trovano all'interno del paragrafo: devono rivelare sia la loro natura artificiale sia la persona per conto della quale agiscono e, qualora un prestatore non possa sapere in anticipo se un agente tratterà direttamente con una persona fisica, l'agente dovrebbe essere concepito in modo da rivelarsi in ogni situazione in cui ciò sia ragionevolmente probabile. La forma della notifica è aperta — testo, audio, visivo o una combinazione — ma le linee guida elencano cosa fa non assolvere il dazio da solo: seppellendo le informazioni in termini e condizioni o dietro un link, basandosi su marchi leggibili meccanicamente che l'utente non può percepire, riferimenti ambigui a un "assistente", dichiarazioni generalizzate come "I servizi su questo sito web utilizzano l'IA" e descrizioni puramente tecniche come "questo sistema utilizza LLM". Coerentemente con il suo carattere di eccezione, l'ovvietà deve essere letta restrittivamente, in due fasi: identificare il target o il pubblico ragionevolmente prevedibile, quindi chiedere cosa capirebbe un membro medio di esso. gli assistenti di codifica dell'IA rivolti solo ai professionisti, gli strumenti interni utilizzati da personale addestrato e i personaggi non giocatori in un gioco per giocatore singolo sono indicati come casi in cui l'interazione è ovvia; un animale da compagnia robotico che imita un animale, avatar realistici in VR o AR immersivi e chatbot di supporto al cliente il cui output può essere letto come umano sono casi in cui non lo è.3
L'eccezione law-enforcement è ristretta e condizionale. Elimina l'obbligo per i "sistemi di IA autorizzati dalla legge di individuare, prevenire, indagare o perseguire reati", ma solo "soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà di terzi" e, in modo critico, si applica non quando "tali sistemi sono disponibili al pubblico per segnalare un reato".12 Pertanto l'eccezione riguarda, ad esempio, uno strumento investigativo segreto utilizzato nell'ambito di un'autorizzazione legale con garanzie di terzi; non copre un chatbot di denuncia di reati rivolto al pubblico, in cui i membri ordinari del pubblico interagiscono con il sistema e la logica della trasparenza è inalterata.
Articolo 50, paragrafo 2 — Marcatura leggibile meccanicamente di contenuti sintetici (imposta sul fornitore). I fornitori di sistemi di IA — "compresi i sistemi di IA per finalità generali" — che generano "contenuti sintetici audio, immagini, video o testuali" devono garantire che gli output "siano contrassegnati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente".12 Il dazio è definito in base alla fattibilità: le soluzioni devono essere "efficaci, interoperabili, solide e affidabili nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile, tenendo conto delle specificità e dei limiti dei vari tipi di contenuti, dei costi di attuazione e dello stato dell'arte generalmente riconosciuto, come può riflettersi nelle norme tecniche pertinenti."12 Il considerando 133 elenca le tecniche candidate — "filigrane, identificazione dei metadati, metodi crittografici per dimostrare la provenienza e l'autenticità del contenuto, metodi di registrazione, impronte digitali o altre tecniche."4 Il codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA, ultimato il 10 giugno 2026, è il veicolo di conformità a livello dell'Unione per tale compito (cfr. sezione 5); non prescrive alcuna tecnica particolare, tracciando invece la norma di fattibilità statutaria.13 Le sue iterazioni di bozza hanno discusso un approccio a più livelli che combina metadati protetti (ad esempio C2PA Content Credentials) con filigrana invisibile (ad esempio SynthID) — un abbinamento che risponde al fatto che nessuna norma armonizzata dell'UE per la marcatura di cui all'articolo 50, paragrafo 2, è ancora in vigore e che i metadati possono essere rimossi mediante ricompressione o reupload.14 La copertura statuta ("per quanto tecnicamente fattibile") segue la realtà tecnica che la filigranatura è, nelle parole della letteratura, "non una pallottola d'argento" e può essere elusa.15
Si applicano due eccezioni: il dovere non morde "nella misura in cui i sistemi di IA svolgono una funzione di assistenza per l'editing standard o non alterano sostanzialmente i dati di input forniti dal deployer o la loro semantica", né quando l'uso è "autorizzato dalla legge a individuare, prevenire, indagare o perseguire reati".12 Il primo ritaglio mantiene gli strumenti di routine (verificatori di incantesimi, conversione del formato, piccoli adeguamenti del colore o delle colture) al di fuori dell'obbligo di marcatura; si accende se il sistema sostanzialmente altera l'input o la sua semantica.
Le linee guida aggiungono quattro punti di importanza pratica. In primo luogo, il dazio ha due componenti cumulativi — marcatura leggibile meccanicamente e disponibilità di rilevamento — pertanto un fornitore che contrassegna i propri output senza renderli rilevabili non ha rispettato. In secondo luogo, dal punto di vista tecnico, i fornitori dovrebbero preferire norme industriali disponibili al pubblico che siano interoperabili tra i fornitori, con soluzioni proprietarie o condivise trattate come uno stop-gap fino all'esistenza di norme armonizzate; le quattro qualità statutarie (efficace, interoperabile, solida, affidabile) sono valutate alla luce dello stato dell'arte e della fattibilità tecnica e possono essere presi in considerazione i costi di attuazione. In terzo luogo, le classi di modalità sono lette in senso lato: I contenuti 3D e gli ambienti VR e AR sono trattati come "video" e i gemelli digitali rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, quando sono generati o manipolati dall'IA e assumono la forma di audio, immagine, video o testo: la loro modalità è determinata caso per caso piuttosto che classificata come video per impostazione predefinita. Al di fuori del paragrafo mancano sequenze funzionali (alt-text, etichette di interfaccia), codice sorgente e formati macchina strutturati e scambi puramente da macchina a macchina, così come le fasi intermedie di un agente di IA che non emergono mai come contenuto percettibile. In quarto luogo, gli orientamenti individuano situazioni ristrette in cui le aspettative di valutazione sono allentate e non sono tutte allentate allo stesso modo. Per i prodotti tecnicamente chiusi la cui produzione non può lasciare l'ambiente del prodotto — l'esempio è la navigazione a bordo del veicolo — ciò che le linee guida contemplano è una soluzione di marcatura meno robusta, come i metadati, non l'assenza di marcatura. La non marcatura completa è contemplata in altri due casi distinti: applicazioni industriali o da impresa a impresa che soddisfano condizioni cumulative (produzione puramente tecnica, una cerchia limitata e predeterminata di professionisti, nessuna condivisibilità al di fuori dell'impresa); e contenuti effimeri in tempo reale nei giochi o nella realtà virtuale che non sono memorizzati, in cui la marcatura non è tecnicamente fattibile e gli utenti sono informati con altri mezzi, come un avviso all'interno dell'esperienza.3 L'adesione a un codice di buone pratiche giudicato adeguato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 7, è considerata un percorso per dimostrare la conformità — e il codice è stato valutato in tal modo dalla Commissione l'8 luglio 2026 e dal consiglio di amministrazione il 9 luglio 2026 (cfr. sezione 5).3,13,16/sup>/p>
I fornitori di sistemi generativi già presenti sul mercato beneficiano di una regola transitoria inserita dal Digital Omnibus: a norma del nuovo articolo 111, paragrafo 4, "i fornitori di sistemi di IA, compresi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti audio, immagini, video o testuali sintetici immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 50, paragrafo 2, entro il 2 dicembre 2026". Il termine è pertanto 2 dicembre 2026. Le linee guida aggiungono che i contenuti generati prima del 2 agosto 2026 non devono essere contrassegnati retroattivamente a meno che non siano pubblicati dopo tale data.8,3 Articolo 50, paragrafo 3 — Notifica da parte dei deployer dei sistemi di riconoscimento delle emozioni/categorizzazione biometrica. I deployer devono "informare le persone fisiche ad essi esposte del funzionamento del sistema" e devono trattare i dati personali conformemente al GDPR, all'EUDPR e alla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie "a seconda dei casi".12 Il dazio è solo di notifica; non autorizza il trattamento sottostante, che richiede ancora una propria base giuridica ai sensi del diritto in materia di protezione dei dati. L'eccezione law-enforcement qui è di nuovo condizionale: riguarda i sistemi "permessi dalla legge per accertare, prevenire o indagare reati", ma solo "soggetti a garanzie adeguate per i diritti e le libertà di terzi e conformemente al diritto dell'Unione".12 Due confini devono essere tenuti in vista: in primo luogo, il presente paragrafo disciplina solo gli usi permessi — il riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e nell'ambito dell'istruzione e una determinata categorizzazione biometrica sono vietati dall'articolo 5 e non raggiungono mai l'articolo 50; in secondo luogo, l'obbligo di notifica non sostituisce alcun divieto o obbligo di consenso ai sensi della legge sulla protezione dei dati. Le linee guida precisano altri tre punti. Ogni sistema di riconoscimento delle emozioni che non è vietato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), è ad alto rischio, pertanto il dazio di cui all'articolo 50, paragrafo 3, funziona cumulativamente con i requisiti del capo III anziché al loro posto; al contrario, 50(3) cattura qualsiasi sistema di categorizzazione biometrica, indipendentemente dal fatto che sia o meno ad alto rischio. Il contenuto del dazio è limitato: l'operatore deve informare le persone esposte che il sistema funziona, non perché o su quale logica — le ragioni possono essere dovute ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati, ma non ai sensi del presente paragrafo — e i destinatari includono i minori. L'eccezione relativa all'applicazione della legge è qui letta in modo più permissivo rispetto ai paragrafi 1, 2 e 4: se tali eccezioni "richiedono una legge esplicita che autorizzi l'uso non trasparente dei sistemi di IA", il paragrafo 3 è soddisfatto se l'uso è "permesso ai sensi delle norme giuridiche che disciplinano i poteri delle autorità di contrasto" per utilizzare tali sistemi senza informare le persone interessate. Le garanzie per i diritti e le libertà dei terzi e il requisito di conformità al diritto dell'Unione continuano ad applicarsi.3 Art 50(4) — Disclosure of deep fakes and public-interest text (deployer duty). Questo paragrafo ha due parti. Per deep fakes — immagini, contenuti audio o video — i deployer "divulgano che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente".12 Tale obbligo "non si applica quando l'uso è autorizzato dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati".12 Il considerando 134 lo giustifica nella libertà di espressione e nella libertà delle arti: se il contenuto fa parte di "un'opera o un programma evidentemente artistico, creativo, satirico, fittizio o analogo", l'obbligo è "limitato alla divulgazione dell'esistenza di tale contenuto generato o manipolato in modo appropriato che non ostacoli la visualizzazione o il godimento dell'opera".12,17 L'obbligo di divulgazione di per sé non è soppresso per tali lavori; ciò che viene ristretto è il manner in cui viene scaricato. Un video deepfake satirico deve comunque essere accompagnato da una divulgazione del fatto che il contenuto è artificiale, ma che la divulgazione può assumere una forma che non rovina l'opera: ad esempio, non è richiesta una sovrapposizione intrusiva permanente. Gli orientamenti leggono il regime attenuato in modo restrittivo, prendendo sul serio il termine "evidentemente", e sottolineano che fare affidamento su di esso non esonera l'operatore dal garantire che "i diritti e le libertà di terzi (compreso ad esempio il loro diritto alla protezione dei dati personali o dei diritti di proprietà intellettuale) siano adeguatamente salvaguardati e rispettati"; "non può essere una giustificazione per il mancato rispetto dei diritti fondamentali delle persone fisiche o dei titolari dei diritti ai sensi del diritto dell'Unione in materia di proprietà intellettuale o del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati". Separatamente, e per i deep fake in generale, non solo per il regime attenuato, essi registrano che gli operatori devono rispettare il diritto dell'Unione in materia di proprietà intellettuale qualora il deep fake incorpori materiali protetti e, qualora siano raffigurate persone esistenti, con "regimi giuridici pertinenti che proteggono i diritti della personalità rispetto alle immagini o alle voci personali". Inoltre individuano il pubblico per questo paragrafo in modo diverso da 50, paragrafo 1: ciò che conta è il pubblico effettivo e ragionevolmente prevedibile del contenuto, compresi eventuali gruppi vulnerabili al suo interno, piuttosto che un'ipotetica persona media.3 La seconda parte riguarda testo generato dall'IA o manipolato "pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico." Anche in questo caso deve esserci divulgazione di origine artificiale, ma il dovere viene meno quando "il contenuto generato dall'IA è stato sottoposto a un processo di revisione umana o di controllo editoriale e una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione del contenuto."12 Questa è l'eccezione editorial-responsibility: una redazione che gestisce una copia redatta dall'IA attraverso il controllo editoriale umano, con una persona responsabile della pubblicazione, non è tenuta a contrassegnare il testo come assistito dall'IA. Anche la seconda parte è soggetta alla stessa eccezione di applicazione della legge.12 Gli orientamenti forniscono alla seconda parte tre elementi: il testo deve essere pubblicato, nel senso di essere accessibile a un pubblico indeterminato; pubblicati allo scopo di informare il pubblico; e riguardano una questione di interesse pubblico, una categoria che illustrano con la politica, la pubblica amministrazione, la giustizia, la sanità pubblica, la sicurezza, l'ambiente e gli sviluppi economici, scientifici o culturali. L'eccezione stessa presenta due elementi cumulativi: un'autentica revisione umana sostanziale o un controllo editoriale, che un controllo ortografico non fornisce, e una persona fisica o giuridica con responsabilità editoriale la cui identità e i cui recapiti sono pubblicamente verificabili — un concetto che gli orientamenti collegano all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1083 sulla libertà dei media.3 Il Q&A della Commissione definisce i due elementi in termini operativi: esame umano: l'esame deliberato della sostanza del contenuto da parte di una o più persone fisiche dotate delle conoscenze e del giudizio professionale pertinenti in materia; il controllo editoriale è il controllo esercitato nella pratica da un'entità editoriale responsabile, come un caporedattore, con il potere di approvare, modificare o respingere la sostanza del testo per motivi sostanziali, compresa la verifica dei fatti; e i controlli superficiali, esclusivamente formali o procedurali come il controllo ortografico o la correzione grammaticale, non si qualificano come tali.11 Articolo 50, paragrafo 5 — Modalità e tempistica. Le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 devono essere fornite "in modo chiaro e distinguibile al più tardi al momento della prima interazione o esposizione" e devono essere conformi ai requisiti di accessibilità applicabili.12 Si tratta di uno standard di qualità trasversale: la divulgazione sepolta o ritardata non adempie al dovere. Le linee guida leggono il riferimento alla prima interazione o esposizione per persona: ogni altra persona fisica che incontra lo stesso output ha la propria prima esposizione, quindi per i contenuti che rimangono accessibili — un deepfake che circola su un social network — la divulgazione deve viaggiare con esso piuttosto che essere effettuata una volta al momento della pubblicazione. Legano inoltre il requisito di accessibilità alle direttive (UE) 2016/2102 e (UE) 2019/882.3 Articolo 50, paragrafo 6 — Rapporto con altri obblighi. I paragrafi da 1 a 4 "non pregiudicano i requisiti e gli obblighi di cui al capo III" (regime ad alto rischio) e sono "fatti salvi altri obblighi di trasparenza previsti dal diritto dell'Unione o nazionale."12 L'articolo 50 è pertanto additivo: un sistema ad alto rischio che interagisce anche con le persone o genera contenuti deve soddisfare sia il capo III che l'articolo 50. Articolo 50, paragrafo 7 — Codici di condotta. Questo è l'unico paragrafo dell'articolo 50 la cui formulazione è già cambiata. Nella sua forma originale ha fatto sì che l'ufficio per l'IA "incoraggiasse e facilitasse l'elaborazione di codici di buone pratiche a livello dell'Unione" per l'individuazione e l'etichettatura di contenuti generati o manipolati artificialmente e ha consentito alla Commissione di approvarli mediante un atto di esecuzione a norma dell'articolo 56, paragrafo 6, o, se ritiene un codice inadeguato, di stabilire norme comuni mediante un atto di esecuzione nell'ambito della procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2.12 Il regolamento (UE) 2026/1744 ha sostituito tale paragrafo con effetto dal 27 luglio 2026 — prima che lo stesso articolo 50 diventasse applicabile — pertanto il testo che disciplina dal 2 agosto 2026 recita: "La Commissione incoraggia e facilita l'elaborazione di codici di buone pratiche a livello dell'Unione per facilitare l'efficace attuazione degli obblighi relativi all'individuazione, alla marcatura e all'etichettatura dei contenuti generati o manipolati artificialmente. La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del comitato, valuta se il rispetto di tali codici di buone pratiche sia adeguato a garantire il rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 6. Se ritiene che il codice di buone pratiche sia inadeguato, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che specifichi norme comuni per l'attuazione di tali obblighi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2." L'ultima frase mantiene invariato il potere di riserva rispetto al paragrafo originale.8 L'emendamento apporta tre modifiche e il regolamento modificativo indica il motivo della modifica principale. In primo luogo, l'attore competente è ora la Commissione piuttosto che l'ufficio per l'IA, che allinea il testo operativo al considerando 135, che aveva sempre parlato della Commissione.18 In secondo luogo, l'oggetto dei codici comprende ora espressamente marcatura oltre al rilevamento e all'etichettatura: la formulazione originale parlava degli obblighi "per quanto riguarda l'individuazione e l'etichettatura di contenuti generati o manipolati artificialmente", il nuovo di quelli "per quanto riguarda l'individuazione, la marcatura e l'etichettatura di contenuti generati o manipolati artificialmente", colmando il divario tra il paragrafo 7 originale e l'obbligo di marcatura leggibile meccanicamente di cui al paragrafo 2 che tali codici sono destinati a servire.19 In terzo luogo, l'approvazione di un codice mediante atto di esecuzione lascia il posto a una valutazione dell'adeguatezza, che la Commissione tiene nella massima considerazione il parere del comitato — il comitato europeo per l'intelligenza artificiale (articolo 65) — e che, ai sensi della rifusione dell'articolo 56, paragrafo 6, pubblica. Il considerando 41 del regolamento modificativo spiega perché l'atto di esecuzione è stato soppresso: poiché i codici di condotta di cui all'articolo 50, paragrafo 7, e all'articolo 56, paragrafo 6, "hanno effetti giuridici limitati e, in particolare, non concedono una presunzione di conformità", "non è strettamente necessario che tali codici siano approvati mediante un atto di esecuzione".8 Tale ragionamento vale la pena notare per quanto conferma in merito ai codici stessi: l'aderenza è una prova di conformità e una convenienza di vigilanza, non una presunzione legale di essa. Il considerando 135 fa lo stesso punto dall'altra parte, definendo i codici come facilitativi: "Fatta salva la natura obbligatoria e la piena applicabilità degli obblighi di trasparenza, la Commissione può anche incoraggiare e facilitare l'elaborazione di codici di buone pratiche a livello dell'Unione (...)."18 Il meccanismo è già stato usato una volta. La Commissione ha valutato il codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA nel parere C(2026) 4839 final dell'8 luglio 2026 e il comitato ha adottato la propria conclusione di adeguatezza il giorno successivo, ossia prima che il paragrafo rifuso entrasse in vigore il 27 luglio 2026. Entrambi gli organismi hanno pertanto agito in base al testo originale: la Commissione ha motivato il fatto che il suo potere di approvare un codice mediante atto di esecuzione implicava un obbligo corrispondente di valutare in primo luogo l'adeguatezza del codice, conformemente all'articolo 56, paragrafo 6, ed entrambi hanno dichiarato che la valutazione, effettuata parallelamente ai sensi delle norme esistenti, sarebbe rimasta valida dopo la modifica fintantoché le loro conclusioni fossero coerenti. Lo erano. Ciascuno ha constatato che il codice copre adeguatamente gli obblighi di cui all'articolo 50, paragrafi 2, 4 e 5, e ne facilita l'effettiva attuazione, pur riconoscendo che l'adesione ad esso non costituisce una prova conclusiva di conformità.16 Capo III (sistemi ad alto rischio) — articoli da 6 a 49. L'articolo 50, paragrafo 6, rende i dazi di trasparenza aggiuntivi e non influenzati dal regime ad alto rischio. il capo III si estende agli articoli da 6 a 49; la sua sezione 2 (articoli da 8 a 15) stabilisce i requisiti sostanziali per i sistemi ad alto rischio. Un sistema ad alto rischio che interagisce anche con persone fisiche o genera contenuti deve soddisfare entrambi gli insiemi di compiti.12 I due regimi si sono separati nel tempo. Il regolamento (UE) 2026/1744 ha rinviato l'applicazione del capo III, sezioni da 1 a 3 (ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 5) a 2 dicembre 2027 per i sistemi classificati ad alto rischio a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e a 2 agosto 2028 per quelli classificati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I, lasciando l'articolo 50 applicabile a decorrere dal 2 agosto 2026.8 I sistemi di riconoscimento delle emozioni sono l'illustrazione più chiara: sulla lettura da parte degli orientamenti di ogni sistema di riconoscimento delle emozioni consentito è ad alto rischio, ma il suo operatore è tenuto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 50, paragrafo 3, dall'agosto 2026 e ai requisiti del capo III solo dal dicembre 2027.3 Articolo 5 (pratiche vietate). L'articolo 50, paragrafo 3, e l'articolo 5 sono complementari, non sovrapposti: l'articolo 5 vieta il riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e nell'istruzione e talune categorizzazioni biometriche; L'articolo 50, paragrafo 3, impone un dazio di notifica sugli usi residui consentiti. La stessa condotta non è mai vietata simultaneamente e solo soggetta a divulgazione. IA per finalità generali (articoli da 51 a 56, capo V). L'articolo 50, paragrafo 2, si applica ai sistemi di IA per finalità generali ; gli obblighi distinti per i modelli di IA per finalità generali — compresi i loro obblighi di trasparenza e documentazione — figurano agli articoli 53-55. I due regimi possono accumularsi lungo la catena del valore: un fornitore di modelli a monte può attuare la marcatura a livello di modello, "agevolando in tal modo l'adempimento di tale obbligo da parte del fornitore a valle del sistema di IA" (considerando 133): il fornitore a valle è il fornitore di un sistema di IA (compreso un sistema di IA per finalità generali) che integra un modello di IA (articolo 3, paragrafo 68). Tuttavia, il dazio di cui all'articolo 50, paragrafo 2, rimane un obbligo a livello di sistema che vincola tale fornitore a valle, non il fornitore del modello; gli orientamenti raccomandano di incoraggiare i fornitori di modelli ad attuare misure a livello di modello, in particolare a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), qualora il modello comporti un rischio sistemico.4,3 L'articolo 50, paragrafo 7, fa riferimento alla procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 6, anch'essa rifusa dal regolamento (UE) 2026/1744. Il cambiamento è uno strumento: in base al vecchio testo, la Commissione potrebbe attribuire un codice di legittimazione ad agire approvandolo in un atto di esecuzione; nell'ambito del nuovo, valuta se l'adesione al codice sia adeguata a garantire la conformità e pubblica tale valutazione. Il codice non è quindi più approvato, ma valutato — e la valutazione è una dichiarazione pubblica del parere della Commissione, non un atto giuridico che conferisce conformità.8 Sanzioni — articolo 99, paragrafo 4, lettera g). La violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 50 rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 99, paragrafo 4, che limita le sanzioni amministrative pecuniarie a fino a 15 000 000 EUR o, per le imprese, fino al 3% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.20 (Questo è il livello intermedio; i divieti di cui all'articolo 5 comportano il massimale più elevato di 35 000 000 EUR / 7% e la fornitura di informazioni errate il massimale inferiore di 7 500 000 EUR / 1%.) Due calibrazioni ammorbidiscono tale massimale. Per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione è pari a 750 000 EUR. E per PMI, comprese le start-up, ciascuna multa è limitata al inferiore delle due cifre anziché al valore più elevato (articolo 99, paragrafo 6). Gli orientamenti indicano la posizione per piccole imprese a media capitalizzazione quale si presentava al momento dell'approvazione del loro contenuto, il 20 luglio 2026, secondo cui occorre tenere conto degli interessi delle piccole imprese a media capitalizzazione e della loro redditività economica, ma da allora il punto è spostato: Il regolamento (UE) 2026/1744 ha inserito un nuovo articolo 99, paragrafo 6 bis, in vigore dal 27 luglio 2026, ai sensi del quale "nel caso delle piccole imprese a media capitalizzazione, ciascuna ammenda di cui ai paragrafi 4 e 5 è fino alle percentuali o all'importo ivi indicati, se inferiore", e ha modificato l'articolo 99, paragrafo 1, per imporre agli Stati membri di "tenere conto degli interessi delle PMI, comprese le start-up, e delle piccole imprese a media capitalizzazione, e della loro redditività economica nell'imporre sanzioni". Dal giorno in cui l'articolo 50 diventa applicabile, pertanto, le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione hanno diritto allo stesso modo al massimale inferiore.3,8 Supervisione è condivisa: le autorità nazionali di vigilanza del mercato designate dagli Stati membri sono l'impostazione predefinita, l'ufficio per l'IA è competente esclusivamente per i sistemi di IA costruiti su un modello di IA per finalità generali in cui lo stesso fornitore fornisce entrambi, e per i sistemi di IA che costituiscono o sono integrati in una piattaforma online di dimensioni molto grandi o in un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi designati a norma del regolamento sui servizi digitali (articolo 75, paragrafo 1), e il Garante europeo della protezione dei dati supervisiona le istituzioni e gli organi dell'Unione.3,21 L'applicazione è altrimenti nazionale; cfr. sezione 6. Legge sui servizi digitali (regolamento (UE) 2022/2065). Il considerando 136 lega l'articolo 50 al regolamento sui servizi digitali: la marcatura e la divulgazione sono "particolarmente rilevanti" per il dovere dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di individuare e attenuare i rischi sistemici derivanti da contenuti generati artificialmente, "in particolare il rischio degli effetti negativi effettivi o prevedibili sui processi democratici, sul dibattito civico e sui processi elettorali, anche attraverso la disinformazione".22 L'etichettatura ai sensi del regolamento sull'IA "non pregiudica" le norme di notifica e azione del regolamento sui servizi digitali e "non dovrebbe influenzare la valutazione e la decisione sull'illegalità del contenuto specifico".22 Gli orientamenti aggiungono un confronto con l'articolo 35, paragrafo 1, lettera k), del regolamento sui servizi digitali, che, come si suol dire, "elenca, tra le possibili misure di attenuazione dei rischi che i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi possono adottare," misure volte a garantire che un'informazione "che assomiglia notevolmente a persone, oggetti, luoghi o altre entità o eventi esistenti e che appare falsamente autentica o veritiera a una persona sia distinguibile attraverso marcature ben visibili". Si tratta pertanto di un'opzione tra le attenuazioni a disposizione di tali fornitori piuttosto che di un obbligo incondizionato, ed è finalizzata a contenuti che rispondono a tale descrizione profondamente falsa piuttosto che a media manipolati in generale. Tale dovere è materialmente più ampio dell'articolo 50, paragrafo 4 (riguarda qualsiasi tecnologia, non solo l'IA) e personalmente diverso (rilega i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, non i deployer), pertanto i due obblighi sono complementari piuttosto che coestensivi.3 Da allora il rapporto ha acquisito un destinatario concreto: il 31 agosto 2026 la Commissione ha designato ChatGPT come motore di ricerca online di dimensioni molto grandi ai sensi del regolamento sui servizi digitali, il primo chatbot generativo sottoposto a tale regime, concedendo al servizio quattro mesi, fino al gennaio 2027, per valutare e attenuare i suoi rischi sistemici, mentre il suo fornitore è già soggetto agli obblighi di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, per lo stesso sistema; e a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, la designazione trasferisce anche la supervisione degli obblighi del regolamento sull'IA del sistema all'ufficio per l'IA.23,21 Protezione dei dati. L'articolo 50, paragrafo 3, preserva espressamente il GDPR (regolamento (UE) 2016/679), l'EUDPR (regolamento (UE) 2018/1725) e la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie (direttiva (UE) 2016/680); la notifica di cui all'articolo 50 non fornisce una base giuridica per il trattamento.12 Compliance ≠ lawfulness. Il considerando 137 avverte che il rispetto degli obblighi di trasparenza non rende legittimo l'uso del sistema o dei suoi risultati ai sensi del diritto dell'UE o nazionale e lascia impregiudicati altri obblighi di trasparenza.24 Gli orientamenti premono il punto all'interno del regolamento stesso: un sistema può essere pienamente conforme all'articolo 50 ed essere ancora vietato a norma dell'articolo 5 o soggetto al regime ad alto rischio di cui all'articolo 6. Confermano anche i bordi esterni del campo di applicazione. La ricerca e lo sviluppo sono esclusi da due disposizioni con fattori di attivazione diversi: l'articolo 2, paragrafo 6, esenta i sistemi sviluppati e messi in servizio per la finalità unica di ricerca e sviluppo scientifici, per cui ciò che pone fine all'esenzione è una modifica della finalità per la quale il sistema è utilizzato; L'articolo 2, paragrafo 8, esenta le attività di ricerca, prova e sviluppo prima di immissione sul mercato o messa in servizio, pertanto ciò che pone fine a tale esenzione è l'atto di immissione sul mercato o di messa in servizio, indipendentemente dallo scopo. I test in condizioni reali non rientrano nella seconda esclusione. E l'esclusione dei sistemi di IA rilasciati con licenze libere e open source di cui all'articolo 2, punto 12, è subordinata alla condizione che: il regolamento non si applica loro "a meno che non siano immessi sul mercato o messi in servizio come sistemi di IA ad alto rischio o come sistemi di IA che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 5 o 50". I fornitori e i deployer di sistemi di IA open source che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 50 devono pertanto rispettare i loro obblighi di trasparenza; ciò che rimane al di fuori dell'articolo 50, secondo la lettura degli orientamenti, sono solo i fornitori di componenti open source (software, dati, modelli, strumenti, servizi o processi di personalizzazione e integrazione) che non costituiscono di per sé, in tutto o in parte, un sistema di IA.10,3 Orientamenti della Commissione sull'attuazione degli obblighi di trasparenza per determinati sistemi di IA a norma dell'articolo 50 del regolamento sull'IA. Gli orientamenti esistono in forma definitiva come allegato alla comunicazione C(2026) 5054 final del 20 luglio 2026, con la quale la Commissione ne ha approvato il contenuto; Corrono a 155 paragrafi numerati. La loro base giuridica è l'articolo 96, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA, che sono stati elaborati dopo la consultazione mirata sul progetto del 7 maggio 2026 e annunciati l'8 maggio (chiuso il 3 giugno 2026) e dopo il contributo degli Stati membri e del comitato per l'IA. Due qualifiche vanno con loro. Per quanto riguarda lo status, la comunicazione afferma che gli orientamenti "saranno formalmente adottati dalla Commissione in una data successiva, quando saranno disponibili tutte le versioni linguistiche. È solo a partire da quel momento che le presenti linee direttrici saranno applicabili." Per quanto riguarda l'autorità, le linee direttrici dicono di per sé: "Questi orientamenti non sono vincolanti. Qualsiasi interpretazione autorevole del regolamento sull'IA può, in ultima analisi, essere data solo dalla Corte di giustizia dell'Unione europea." Essi descrivono il proprio contenuto come "una prima interpretazione" che la Commissione rivedrà alla luce della prassi e della giurisprudenza. Al 15 settembre 2026 la biblioteca della Commissione offriva ancora solo l’allegato in lingua inglese e la comunicazione, e nella sua valutazione di luglio del codice il comitato ha osservato che gli orientamenti erano all’epoca disponibili solo in bozza. Stato: testo definitivo, contenuto approvato il 20 luglio 2026 — adozione formale e applicabilità ancora in attesa delle versioni linguistiche a metà settembre 2026; non vincolante.3,16 Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA (versione finale pubblicata il 10 giugno 2026, dopo la sessione plenaria conclusiva di un processo multipartecipativo facilitato dall'ufficio per l'IA, in cui la stesura è stata effettuata da esperti indipendenti che aveva nominato e ha esaminato tre progetti tra settembre 2025 e giugno 2026). Si tratta di uno strumento volontario per i fornitori e i deployer di sistemi di IA generativa per dimostrare la conformità all'articolo 50, paragrafi 2 e 4: la sezione 1 riguarda la marcatura e il rilevamento del fornitore di cui all'articolo 50, paragrafo 2; La sezione 2 riguarda l'etichettatura dei deepfake da parte dell'operatore e il testo di interesse pubblico di cui all'articolo 50, paragrafo 4. Non prescrive alcuna particolare tecnica di marcatura, tracciando lo standard di fattibilità statutario. Gli orientamenti descrivono il codice come "l'unico quadro pratico riconosciuto a livello dell'Unione" per i fornitori e i deployer di sistemi di IA generativa al fine di dimostrare il rispetto di tali obblighi, "indipendentemente dal luogo di stabilimento, dal funzionamento e dalle autorità di vigilanza del mercato competenti", e il rispetto di un codice adeguato come "un modo semplice, prevedibile e giuridicamente certo di dimostrare la conformità".3 Si ritiene che i firmatari di un onere amministrativo ridotto guadagnino il modo in cui la Commissione presenta lo strumento piuttosto che un effetto giuridico che conferisce.13 La conformità può essere dimostrata anche "attraverso adeguati mezzi alternativi"; i non firmatari devono quindi dimostrare individualmente alle autorità di vigilanza del mercato l'adeguatezza di tali misure. Gli orientamenti descrivono concretamente le conseguenze in materia di vigilanza: per un firmatario, la sorveglianza si concentra sull'effettiva aderenza al codice, mentre un non firmatario può aspettarsi richieste di informazioni più dettagliate su come raggiunge lo stesso risultato.3 La firma è aperta ai fornitori e ai deployer e, sebbene l'obbligo di cui all'articolo 50, paragrafo 2, vincoli solo i fornitori di sistemi di IA, la sezione 1 può essere firmata anche dai fornitori di soluzioni di marcatura e rilevamento e dai fornitori di modelli di IA. Alla fine di luglio 2026 erano state firmate circa 190 organizzazioni, tra cui Aleph Alpha, Anthropic, Black Forest Labs, Cohere, Google, Meta, Microsoft, Mistral, OpenAI e Synthesia per la sezione 1 e Bulgari, Fastweb, Getty Images, Iberdrola, Lenovo e Lufthansa per la sezione 2; circa la metà dei firmatari è costituita da imprese di piccole dimensioni e di recente costituzione e l'elenco aggiornato della Commissione era pari a 95 firmatari della sezione 1 e 192 della sezione 2 al suo aggiornamento del 17 settembre 2026. Il codice rimane aperto alla firma e, a partire da settembre 2026, i firmatari devono lavorare in due task force per condividere le pratiche del settore, fornire riscontri sull'attuazione e far progredire lo stato dell'arte. finale — valutato adeguato dalla Commissione (parere C(2026) 4839 final, 8 luglio 2026) e dal comitato (9 luglio 2026); volontaria, non vincolante.13,16 I due strumenti sono distinti e complementari: gli orientamenti interpretano la portata dei doveri stabiliti dal regolamento, mentre il codice è un veicolo per il loro adempimento: il codice non sostituisce il regolamento sull'IA o gli orientamenti. Entrambi sono soft-law: assistono l'interpretazione, ma non possono ampliare o contrarre le funzioni stabilite dal regolamento, che si applicano integralmente a decorrere dal 2 agosto 2026, indipendentemente dal momento in cui gli orientamenti sono formalmente adottati. La rifusione della meccanica del codice di buone pratiche di cui all'articolo 50, paragrafo 7, e all'articolo 56, paragrafo 6, è ora in vigore e conferisce al codice un posto definito in tale architettura: la Commissione valuta se il suo rispetto sia adeguato a garantire il rispetto dell'articolo 50, paragrafi 2 e 4, e pubblica tale valutazione. Tale valutazione è stata ora effettuata (cfr. sezione 3 al paragrafo 7): la Commissione e il comitato hanno ciascuno concluso che il codice copre adeguatamente l'articolo 50, paragrafi 2, 4 e 5, e ne facilita l'effettiva attuazione; il comitato ha aggiunto che le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero considerarlo l'unico strumento pratico a livello dell'UE ritenuto adeguato a partire da luglio 2026, fatto salvo il loro potere di indagare se un fornitore o un deployer abbia effettivamente attuato i propri impegni. Ciò che risulta da una valutazione positiva è probatorio, non automatico: un fornitore che aderisce al codice ha un modo riconosciuto di dimostrare di aver fatto ciò che il paragrafo richiede, ma in tal modo non diventa conforme per legge — come afferma il considerando 41 del regolamento modificativo, i codici "non concedono una presunzione di conformità" ed entrambi gli organismi di valutazione hanno detto lo stesso con parole proprie, riconoscendo che l'adesione al codice non costituisce una prova conclusiva del rispetto degli obblighi.3,13,8,16 Repubblica ceca. Il progetto di legge di adattamento ceco (návrh zákona o umělé inteligenci, elaborato dal ministero dell'Industria e del commercio, MPO) rimane una bozza, ora superata la procedura di commento interministeriale (lanciata il 25 settembre 2025; osservazioni da presentare entro il 23 ottobre 2025). A seguito della risoluzione delle osservazioni, il disegno di legge è stato iscritto nel registro dell'ufficio governativo il 26 giugno 2026 (status VeKLEP "zařazeno do evidence"); a metà settembre 2026 non era stata registrata alcuna risoluzione del governo e nessuna stampa parlamentare, pertanto non è legge e non era in vigore quando l'articolo 50 è diventato applicabile il 2 agosto 2026. Si tratta di uno statuto di adattamento: non crea norme sostanziali in materia di trasparenza o deepfake al di là del regolamento, ma designa autorità e reati.25,26 Italia. L'Italia è andata oltre e prima. legge n. 132/2025 (legge 23 settembre 2025, n. 132), in vigore 10 ottobre 2025, è il primo quadro nazionale completo in materia di IA in uno Stato membro dell'UE; l'articolo 2 adotta le definizioni del regolamento sull'IA.29 Più pertinente per l'articolo 50, aggiunge un livello criminale che il regolamento sull'IA stesso non contiene: L'articolo 26, paragrafo 1, lettera c), inserisce un nuovo articolo 612-quater nel codice penale italiano ("Diffusione illecita di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale"), punendo chiunque causi un danno ingiusto a una persona trasferendo, pubblicando o diffondendo in altro modo, senza il consenso di tale persona, immagini, registrazioni video o vocali falsificate o alterate mediante sistemi di IA e atte a trarre in inganno sulla loro genuinità, con imprigionamento da uno a cinque anni. Il reato è perseguito su denuncia della vittima e d'ufficio solo se è connesso a un altro reato perseguito d'ufficio o commesso contro una persona incapace a causa dell'età o dell'infermità o contro un'autorità pubblica a causa delle sue funzioni. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), aggiunge una circostanza aggravante generale per i reati commessi attraverso l'uso di sistemi di IA (articolo 61, paragrafo 11-decies) — non automaticamente, ma quando tali sistemi, per loro natura o modalità di utilizzo, costituivano un mezzo insidioso, ostacolavano la difesa pubblica o privata o aggravavano le conseguenze del reato.29 Ciò illustra un punto strutturale: L'obbligo di etichettatura di cui all'articolo 50, paragrafo 4, coesiste con i divieti nazionali criminale di diffusione di deepfake dannosi ed è distinto da tali divieti.29 La parte istituzionale è seguita il 4 agosto 2026, quando il Consiglio dei ministri ha approvato due decreti legislativi in virtù della delega di cui all'articolo 24 della legge 132/2025: la seconda designa l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) quale principale autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico – e quindi, una volta in vigore, il supervisore dell’articolo 50 in Italia – e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) quale autorità di notifica, lasciando specifici poteri alle autorità di regolamentazione finanziaria e all’autorità di protezione dei dati, e il testo è stato allineato al regolamento (UE) 2026/1744. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale non era stata registrata a metà settembre 2026, pertanto i decreti sono citati qui come approvati, non ancora in vigore.30 Germania. La legge di attuazione del regolamento (UE) 2024/1689, il cui articolo 1 è il KI-Marktüberwachungs-und-Innovationsförderungs-Gesetz (KI-MIG), è stata approvata dal Bundestag l'11 giugno 2026 e ha autorizzato il Bundesrat il 10 luglio 2026; datata 22 luglio e promulgata il 28 luglio 2026 nella Gazzetta ufficiale federale (BGBl. I 2026 n. 223), è entrato in vigore il 29 luglio 2026, quattro giorni prima che l'articolo 50 diventasse applicabile. rende la Bundesnetzagentur l'autorità di vigilanza del mercato per il regolamento laddove la legge non preveda nient'altro (articolo 2, paragrafo 1) e il punto di contatto unico ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2 (articolo 6, paragrafo 1), con la BaFin che vigila sui sistemi direttamente connessi all'attività finanziaria regolamentata e le autorità del Land che vigilano sui sistemi degli enti pubblici del Land; le violazioni di cui all'articolo 99, paragrafi da 3 a 5, sono perseguite nell'ambito del regime tedesco per i reati amministrativi (articolo 16) e non sono inflitte ammende alle autorità pubbliche (articolo 17, paragrafo 2). Per l'articolo 50 il punto pratico è che in Germania il macchinario di vigilanza e sanzione esisteva il giorno in cui iniziavano ad applicarsi i dazi.31 Il calendario di conformità per l'articolo 50 ora si estende su tre date, non una. L'omnibus digitale sull'IA ha completato il suo passaggio mentre questa disposizione era ancora nel suo periodo di pre-applicazione: approvato dal Parlamento in prima lettura il 16 giugno 2026 (P10_TA(2026)0198), approvato dal Consiglio senza modifiche il 29 giugno 2026 (PE-CONS 30/26), firmato l'8 luglio e pubblicato come regolamento (UE) 2026/1744 nella GU L 2026/1744 del 24 luglio 2026, entrato in vigore il 27 luglio 2026 — il terzo giorno successivo alla pubblicazione e meno di una settimana prima dell'inizio dell'applicazione dello stesso articolo 50. Il calendario pratico è quindi: 27 luglio 2026, entrano in vigore la rifusione dell'articolo 50, paragrafo 7, e il nuovo articolo 111, paragrafo 4; 2 agosto 2026, diventa applicabile l'articolo 50, con i dazi di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 che si applicano integralmente e senza transizione; 2 dicembre 2026, la fine del periodo transitorio di quattro mesi di cui all'articolo 111, paragrafo 4, per i fornitori di sistemi di IA generativa immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, che fino ad allora non devono aver completato la marcatura leggibile meccanicamente di cui all'articolo 50, paragrafo 2. Il considerando 38 del regolamento modificativo spiega la transizione come momento di adattamento "senza perturbare il mercato": la Commissione aveva inizialmente proposto una pista più lunga, fino al 2 febbraio 2027. La sostanza dei quattro obblighi di trasparenza è intatta. L'altro cambiamento di titolo del pacchetto relativo ai media sintetici — nuovi divieti di applicazioni non consensuali di immagini intime e di abusi sessuali su minori, applicabili a decorrere dal 2 dicembre 2026 — opera attraverso articolo 5, non l'articolo 50.8,32,33 Per i firmatari del codice esiste una quarta data, sebbene vincolante solo come impegno volontario, non per legge: 2 febbraio 2027, con cui la misura 3.4 del codice richiede un livello minimo di interoperabilità per i meccanismi di rilevamento della filigrana — un impegno graduale che sia la Commissione che il comitato hanno dichiarato di monitorare: la Commissione si riserva il diritto di prendere in considerazione misure adeguate qualora manchino progressi e il comitato di raccomandare una revisione mirata del codice su questo punto o l'adozione di norme comuni a norma dell'articolo 50, paragrafo 7. La Commissione ha inoltre affermato che l'ufficio per l'IA prenderà in considerazione la possibilità di agevolare gli aggiornamenti formali del codice almeno ogni due anni.16 outlook Le funzioni 50(2) e 50(4) sono separate e non si sostituiscono l'una all'altra. Sono due obblighi diversi, su due attori diversi, al servizio di due pubblici diversi. L'articolo 50, paragrafo 2, impone al fornitore di incorporare un marchio leggibile meccanicamente nell'output generato — un segnale destinato ai sistemi di rilevamento e agli utensili a valle. L'articolo 50, paragrafo 4, richiede che il deployer di un deepfake faccia una divulgazione che il pubblico umano può riconoscere. Lo scarico di uno non scarica l'altro: la filigrana invisibile di un fornitore soddisfa l'articolo 50, paragrafo 2, ma non è, di per sé, la divulgazione deepfake rivolta al pubblico che l'articolo 50, paragrafo 4, richiede all'operatore. Un deployer che pubblica un output filigranato non può pertanto presumere che sia già conforme all'articolo 50, paragrafo 4; deve ancora aggiungere una divulgazione percepibile dell'origine artificiale. analisi Se la divulgazione raggiunge il suo scopo è empiricamente contestato. La premessa dell'articolo 50 è che informare le persone riduce l'inganno. L'evidenza comportamentale è mista. In due esperimenti preregistrati (n≈4,976), l'etichettatura dei titoli "generati dall'IA" ha ridotto sia l'accuratezza percepita che la volontà di condividerli, e lo ha fatto indipendentemente dal fatto che il titolo fosse vero o falso e che fosse scritto da un essere umano o da una macchina; l'effetto era circa tre volte inferiore a quello di un'etichetta "falsa" e sembrava essere guidato da lettori che consideravano "generata dall'IA" completamente automatizzata, senza supervisione umana (Altay & Gilardi, 2024).34 Si tratta di un'"avversione all'IA" documentata che può penalizzare contenuti di IA innocui o benefici. Si ritiene tuttavia che l'etichettatura della paternità dell'IA: in un ulteriore studio il 92 % dei partecipanti ha accettato l'etichetta di paternità mostrata, ma le etichette non hanno fatto alcuna differenza significativa per quanto riguarda il cambiamento di atteggiamento, i giudizi di accuratezza o la condivisione: la divulgazione della paternità dell'IA ha aumentato la trasparenza senza smussare l'effetto persuasivo del contenuto (Gallegos et al., 2025).34 La stessa ambivalenza appare sul lato dell'interazione: rivelando che un agente di servizio è un chatbot è stato trovato per ridurre gli acquisti, perché i clienti giudicano il bot divulgato meno informato e meno empatico (Luo et al., 2019), mentre un successivo esperimento di servizio al cliente non ha riscontrato alcun effetto significativo della divulgazione (van der Goot et al., 2024).6 Allo stesso tempo, gli esseri umani non possono rilevare in modo affidabile deepfake senza aiuto (Diel et al., 2024; Köbis et al., 2021)5 o riconoscere le autopresentazioni scritte da una macchina (Jakesch et al., 2022)6, che è precisamente il motivo per cui esiste un obbligo di divulgazione. La tensione suggerisce che l'informativa come è concepita (articolo 50, paragrafo 5, norma "chiaro e distinguibile"12) conta quanto se è fatto. Si tratta di osservazioni di fondo, non di proposizioni giuridiche. context La progettazione dell'articolo 50, paragrafo 2, riflette ciò che il rilevamento può e non può fare. Il paragrafo chiede ai fornitori di garantire che gli output del loro sistema di IA "siano contrassegnati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili" — la marcatura è quindi una proprietà dell'output dal momento in cui viene generato, che alla lettura degli orientamenti il sistema deve essere integrato al più tardi al momento dell'immissione sul mercato o della messa in servizio — anziché lasciare la verifica agli strumenti a valle che indovinano se un determinato manufatto è sintetico; la letteratura su questi strumenti spiega perché.12,3 Le valutazioni dei rilevatori post-hoc per i testi generati dall'IA indicano che essi non sono "né accurati né affidabili", che la parafrasi e l'offuscamento li degradano drasticamente e che hanno prestazioni nettamente peggiori rispetto ai modelli più recenti e alla redazione mista di IA umana (Weber-Wulff et al., 2023; Walters, 2023; Hadra et al., 2026).35 La marcatura alla fonte evita di indovinare il gioco, ma non è immune: La parafrasi ricorsiva riduce i tassi di rilevamento anche per il testo filigranato e lo spoofing può rendere il registro della scrittura umana come scritto a macchina (Sadasivan et al., 2023)35, mentre gli attacchi di rigenerazione possono rimuovere filigrane invisibili a livello di pixel dalle immagini (Zhao et al., 2024)15. Si tratta dell'impostazione empirica per la copertura legale "nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile" e per l'insistenza degli orientamenti su norme interoperabili e accessibili al pubblico piuttosto che su una tecnica prescritta. Si tratta di osservazioni contestuali, non di proposizioni giuridiche. context Le prove sulla divulgazione si sono affilate intorno a tre punti che mappano il disegno dello statuto. In primo luogo, nel giornalismo — il campo della seconda parte di 50(4) — una revisione sistematica di 47 studi non ha rilevato alcuna "sanzione dell'IA" coerente dagli indizi di provenienza e per lo più effetti nulli o condizionati della divulgazione, con lo scetticismo concentrato in cui una divulgazione implicava la piena automazione senza responsabilità o informazioni di supervisione (Licenji & Hoxha, 2026); una meta-analisi di 31 studi trova ancora una piccola ma significativa penalizzazione della credibilità per le notizie etichettate dall'IA (Kim et al., 2026) e gli esperimenti dimostrano che una divulgazione ricca e a livello di processo che nomina la verifica editoriale e le fonti la attenua (Haq, 2025) e che una politica spiegata sull'uso dell'IA può aumentare la fiducia (Waddell, 2026). Tale modello si trova comodamente con la scelta statutaria di revocare il dovere in cui esiste la revisione umana o il controllo editoriale e la responsabilità editoriale.36 In secondo luogo, per i deep fake un'etichetta cambia in modo affidabile ciò che gli spettatori credono sull'origine ma non necessariamente ciò che il contenuto fa loro: in tre esperimenti preregistrati la maggior parte dei partecipanti ha continuato a fare affidamento su una "confessione" deepfake anche dopo essere stata informata e aver creduto che fosse falsa (Clark et al., 2026); la progettazione dell'etichetta piuttosto che la semplice presenza determina la fiducia nell'etichetta (Gamage et al., 2025); e le avvertenze generiche sui deepfake portano anche le persone a non credere a filmati autentici (Ternovski et al., 2021). Per questo motivo la specificità e il posizionamento dell'informativa — le specifiche relative all'icona e al posizionamento del codice e lo standard "chiaro e distinguibile" di cui all'articolo 50, paragrafo 5, 12 — è importante quanto la sua esistenza.37 Terzo, i metadati di provenienza come livello autonomo spesso non sopravvivono alla distribuzione: i social network transcodificano sistematicamente i file caricati, il che interrompe il C2PA (Ossowski et al., 2026); Twitter in particolare rimuove C2PA dal caricamento (Zewde et al., 2026, prestampa); e le attuali specifiche C2PA non soddisfano i propri obiettivi di sicurezza (Golaszewski et al., 2026, prestampa). Questo è il contesto tecnico del default del codice di almeno due livelli di marcatura, della sua misura facoltativa di rilevamento forense per i casi in cui i metadati sono stati rimossi e le filigrane rimosse e dell’impegno del comitato di monitorare la conservazione delle etichette sulle piattaforme. Queste sono osservazioni contestuali, non proposizioni legali.38,16 context Le lacune interpretative si sono ridotte e le restanti si sono spostate. Un anno fa le domande aperte erano le soglie statutarie stesse: cosa significa "alterare sostanzialmente i dati di input (...) o la loro semantica" per l'editing carve-out 50(2); dove il contenuto "evidentemente artistico (...) satirico" inizia per 50(4); ciò che conta come una questione di "interesse pubblico" e come un'adeguata "revisione umana o controllo editoriale"; e quale divulgazione è "appropriata" in modo da non "ostacolare la visualizzazione o il godimento dell'opera".12 Le linee guida di luglio 2026 rispondono a ciascuna di esse a livello di prima interpretazione e il codice fornisce una base tecnica comune per i firmatari. Ciò che rimane è di un tipo diverso. Due esempi. Gli scenari ristretti degli orientamenti per l'articolo 50, paragrafo 2 — ambienti di prodotti chiusi, applicazioni industriali e da impresa a impresa, contenuti effimeri in tempo reale — non hanno una controparte esplicita nel testo del paragrafo, che qualifica il dovere solo in base alla fattibilità tecnica e all'esclusione dall'assistenza alla modifica; se si tratti di una lettura di tale norma di fattibilità o di un'aggiunta ad essa, è una questione che gli orientamenti non possono risolvere da soli, in quanto "non sono vincolanti" e la Corte di giustizia ha l'ultima parola.3 E il trattamento degli intermediari di sola diffusione lascia una lacuna nei destinatari: se una piattaforma non è un deployer e l'etichettatura del deployer originale non sopravvive al nuovo caricamento, nessuna disposizione dell'articolo 50 obbliga l'intermediario a ripristinarla — le linee guida possono solo incoraggiare la conservazione e l'obbligo del regolamento sui servizi digitali che vincola le piattaforme raggiunge solo piattaforme e motori di ricerca di dimensioni molto grandi.3 Il comitato ha segnalato la stessa lacuna dal lato della vigilanza, impegnandosi a monitorare in che misura le etichette siano in pratica conservate durante l'ulteriore trattamento, la distribuzione della piattaforma e le applicazioni di terzi, e il codice le affronta attraverso impegni dei suoi firmatari piuttosto che obblighi nei confronti degli intermediari: i fornitori si impegnano a lavorare con la catena del valore in modo che i marchi non siano rimossi e i deployer a cooperare al meglio con i servizi attraverso i quali diffondono contenuti in modo che l'etichetta viaggi con essa.16 analysis L'architettura di applicazione è ancora stabile, e un livello criminale sta emergendo accanto ad esso. Tre cose stanno accadendo contemporaneamente. In primo luogo, l'assegnazione a livello dell'Unione è regolata: le autorità nazionali di vigilanza del mercato come impostazione predefinita, l'ufficio per l'IA se il sistema è costruito su un modello di IA per finalità generali dello stesso fornitore o costituisce o è integrato in una piattaforma online o in un motore di ricerca di dimensioni molto grandi designati e il GEPD per le istituzioni dell'Unione.3,21 In secondo luogo, il livello nazionale al di sotto di esso è irregolare piuttosto che uniformemente in ritardo. la Germania disponeva del KI-MIG in vigore il 29 luglio 2026, con la Bundesnetzagentur in funzione di autorità di vigilanza del mercato prima che i dazi iniziassero ad applicarsi; Il Consiglio dei ministri italiano ha approvato i decreti attuativi che designano ACN il 4 agosto 2026, due giorni dopo; e il disegno di legge di adattamento ceco, che designerebbe il ČTÚ e creerebbe il reato nazionale per violazione dell'articolo 50, era, alla metà di settembre 2026, ancora solo un progetto nel registro dell'ufficio governativo (dal 26 giugno 2026), quindi nella Repubblica ceca i dazi si sono applicati per sei settimane senza il meccanismo nazionale di vigilanza e sanzione, con ČTÚ che agisce da solo ha annunciato di aver compreso il suo ruolo futuro. In terzo luogo, diversi Stati membri stanno aggiungendo reati penali nazionali per i deepfake dannosi che si aggiungono al regime puramente amministrativo del regolamento sull'IA: L'Italia attraverso la legge 132/2025 (nuovo articolo 612 quater del codice penale) e la Repubblica ceca attraverso la legge n. 270/2025 Sb. (nuovo articolo 191 bis ed esteso articolo 181, paragrafo 2), in vigore dal 1o gennaio 2026: la pista penale, a differenza di quella amministrativa, è già operativa. Per un'organizzazione che opera a livello transfrontaliero il risultato è un quadro composito: un dovere amministrativo a livello dell'UE ai sensi dell'articolo 50, stratificato su regimi nazionali di vigilanza che entrano in vigore in date diverse e, in un numero crescente di Stati, divieti penali nazionali sulle condotte deepfake più dannose.25,26,28,29,30,27 outlook Fonti4. Rapporto con altri accantonamenti
5. Guida ufficiale (con stato)
6. Specifiche nazionali
7. Impatto pratico e domande aperte