infinitelaws
regolamento sull'intelligenza artificiale
Articolo 113#

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a decorrere dal 2 agosto 2026.

Tuttavia:

a) 

I capi I e II si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2025, ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettere b bis) e b ter), e dell'articolo 5, paragrafi 1 bis e 1 ter, che si applicano a decorrere dal 2 dicembre 2026;

b) 

Il capo III, sezione 4, il capo V, il capo VII, il capo XII e l’articolo 78 si applicano a decorrere dal 2 agosto 2025, ad eccezione dell'articolo 101;

c) 

Il capo III, sezioni 1, 2 e 3, ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 5, si applica a decorrere dal:

i) 

2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III; e

ii) 

2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I;

d) 

Gli articoli da 102 a 110 si applicano a decorrere dal 27 luglio 2026.

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Fonti e contesto

Version history

Changes: Původní znění (OJ L 2024/1689) → Znění po Omnibusu (k 27. 7. 2026)
Added in green, removed in red (word level).

Computing…

Znění po Omnibusu (k 27. 7. 2026) · CELEX 02024R1689-20260727