Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si applica a decorrere dal 2 agosto 2026.
Tuttavia:
a) |
I capi I e II si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2025, ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettere b bis) e b ter), e dell'articolo 5, paragrafi 1 bis e 1 ter, che si applicano a decorrere dal 2 dicembre 2026; |
b) |
Il capo III, sezione 4, il capo V, il capo VII, il capo XII e l’articolo 78 si applicano a decorrere dal 2 agosto 2025, ad eccezione dell'articolo 101; |
c) |
Il capo III, sezioni 1, 2 e 3, ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 5, si applica a decorrere dal:
|
d) |
Gli articoli da 102 a 110 si applicano a decorrere dal 27 luglio 2026. |