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infinitelaws · legge sull'IA · cronologia di applicabilità

Che cosa si applica e quando

La legge sull'IA non si applica tutta insieme: gli obblighi entrano in applicazione per fasi tra il 2025 e il 2030 e il regolamento modificativo Digital Omnibus ha spostato diverse date. Ecco l'intero calendario in un unico luogo, con collegamenti alle disposizioni interessate.

Ω Omnibus

Secondo la modifica «Digital Omnibus», pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE (GU L 2026/1744 del 24 luglio 2026) e in vigore dal 27 luglio 2026.

applicabileprossimamentemodificato dal Digital Omnibus
  1. applicabile

    Entrata in vigore

    La legge sull'IA è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE. Da questa data gli obblighi entrano in applicazione gradualmente (articolo 113).

    Disposizioni interessate

  2. applicabile

    Disposizioni generali e pratiche vietate

    Sono divenuti applicabili i capi I e II: oggetto e ambito di applicazione, definizioni (articolo 3), alfabetizzazione in materia di IA (articolo 4) e i divieti delle pratiche di IA inaccettabili (articolo 5), per esempio tecniche manipolative, punteggio sociale o scraping non mirato di immagini facciali. Il regolamento modificativo sottrae a questa data i nuovi divieti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b bis) e b ter), e all'articolo 5, paragrafi 1 bis e 1 ter; questi si applicano solo dal 2 dicembre 2026.

    Disposizioni interessate

  3. applicabile

    Modelli di IA per finalità generali, governance e sanzioni

    Sono divenute applicabili le norme sui modelli di IA per finalità generali (capo V), sugli organismi notificati (capo III, sezione 4), sulla governance a livello di Unione e di Stati membri (capo VII), sulla riservatezza (articolo 78) e sulle sanzioni (articoli 99-100).

    Disposizioni interessate

  4. 2 agosto 2026Ω Omnibusapplicabile

    Regolamento modificativo in vigore; si applicano gli articoli 102-110

    Il regolamento modificativo Digital Omnibus è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (articolo 4 del regolamento modificativo). Dallo stesso giorno, in virtù del nuovo articolo 113, terzo comma, lettera d), si applicano gli articoli 102-110 della legge sull'IA, ossia le modifiche di altri atti dell'Unione, sei giorni prima della data generale di applicazione.

    Disposizioni interessate

  5. applicabile

    Data generale di applicazione

    Si applica il resto della legge: tra l'altro la trasparenza verso le persone (articolo 50), gli spazi di sperimentazione normativa (articoli 57-63), la vigilanza del mercato e l'esecuzione (capo IX), le sanzioni di cui all'articolo 101 e le disposizioni transitorie (articolo 111). Del capo III a questa data si applica solo l'articolo 6, paragrafo 5 (orientamenti della Commissione sulla classificazione); il resto degli obblighi per i sistemi ad alto rischio è rinviato dal regolamento modificativo (vedi sotto).

    Disposizioni interessate

  6. Ω Omnibusprossimamente

    Nuovi divieti ed etichettatura dei contenuti generati dall'IA

    In base al regolamento modificativo sono vietati i sistemi di IA che generano materiale intimo non consensuale (le cosiddette app di spogliazione) e materiale pedopornografico (articolo 5, paragrafo 1, lettere b bis) e b ter)). Termina inoltre la transizione per la marcatura leggibile dalle macchine dei contenuti generati dall'IA: i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 devono soddisfare l'articolo 50, paragrafo 2, entro tale data (articolo 111, paragrafo 4).

    Disposizioni interessate

  7. 2 agosto 2026Ω Omnibusprossimamente

    Spazi di sperimentazione nazionali; modelli di IA per finalità generali esistenti

    Almeno uno spazio di sperimentazione normativa nazionale deve essere operativo: il regolamento modificativo ha spostato questo termine dal 2 agosto 2026 di un anno (articolo 57, paragrafo 1); la data barrata si riferisce proprio a esso. Nello stesso giorno devono conformarsi agli obblighi i modelli di IA per finalità generali immessi sul mercato prima del 2 agosto 2025 (articolo 111, paragrafo 3): quel termine è quello originario e il regolamento modificativo non lo cambia.

    Disposizioni interessate

  8. 2 agosto 2026Ω Omnibusprossimamente

    Sistemi ad alto rischio (allegato III)

    Si applicano gli obblighi per i sistemi di IA ad alto rischio autonomi di cui all'allegato III: biometria, infrastrutture critiche, istruzione, occupazione, servizi pubblici, attività di contrasto, migrazione o giustizia (capo III, sezioni 1-3, compresa la classificazione ai sensi dell'articolo 6).

    Disposizioni interessate

  9. 2 agosto 2027Ω Omnibusprossimamente

    Sistemi ad alto rischio (allegato I)

    Si applicano gli obblighi per i sistemi di IA che sono componenti di sicurezza di prodotti disciplinati dalla normativa settoriale di cui all'allegato I, per esempio macchine, giocattoli, dispositivi medici o veicoli (articolo 6, paragrafo 1).

    Disposizioni interessate

  10. prossimamente

    Sistemi esistenti delle autorità pubbliche

    I fornitori e i deployer di sistemi di IA ad alto rischio destinati all'uso da parte di autorità pubbliche devono adeguarli (articolo 111, paragrafo 2). Per gli altri sistemi esistenti il regolamento modificativo ha ancorato il momento rilevante alla data di applicazione del capo III: la legge li raggiunge solo se dopo tale data subiscono una modifica sostanziale della progettazione.

    Disposizioni interessate

  11. prossimamente

    Sistemi IT su larga scala dell'UE

    I sistemi di IA che sono componenti dei sistemi IT su larga scala dell'UE elencati nell'allegato X e immessi sul mercato prima del 2 agosto 2027 devono conformarsi entro la fine del 2030 (articolo 111, paragrafo 1).

    Disposizioni interessate

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