Orientamenti della Commissione sull'attuazione del regolamento
1. La Commissione elabora orientamenti sull'attuazione pratica del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda:
a) |
l'applicazione dei requisiti e degli obblighi di cui agli articoli da 8 a 15 e agli articoli 25 e 26; |
b) |
le pratiche vietate di cui all'articolo 5; |
c) |
l'attuazione pratica delle disposizioni relative alla modifica sostanziale; |
d) |
l'attuazione pratica degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 50; |
e) |
informazioni dettagliate sulla relazione del presente regolamento con la normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, nonché con altre disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione, anche per quanto riguarda la coerenza nella loro applicazione; |
f) |
l'applicazione della definizione di sistema di IA di cui all'articolo 3, punto 1); |
g) |
l'attuazione pratica dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafo 10, e dell'articolo 17, paragrafo 3, conformemente al principio di complementarità e proporzionalità, al fine di garantire la coerenza, evitare duplicazioni e ridurre al minimo gli oneri aggiuntivi per la conformità ai requisiti del presente regolamento e ai requisiti della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A; tali orientamenti sono pubblicati entro il 1o agosto 2027. |
Quando pubblica tali orientamenti, la Commissione coinvolge il consiglio per l'IA e presta particolare attenzione alle esigenze delle PMI, comprese le start-up, e delle piccole imprese a media capitalizzazione, delle autorità pubbliche locali e dei settori maggiormente interessati dal presente regolamento.
Gli orientamenti di cui al primo comma del presente paragrafo tengono debitamente conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto in materia di IA, nonché delle pertinenti norme armonizzate e specifiche comuni di cui agli articoli 40 e 41, o delle norme armonizzate o specifiche tecniche stabilite a norma della normativa di armonizzazione dell'Unione.
2. Su richiesta degli Stati membri o dell'ufficio per l'IA, o di propria iniziativa, la Commissione aggiorna gli orientamenti adottati quando lo ritiene necessario.