infinitelaws
regolamento sull'intelligenza artificiale
Articolo 76#

Controllo delle prove in condizioni reali da parte delle autorità di vigilanza del mercato

1.  Le autorità di vigilanza del mercato hanno le competenze e i poteri per garantire che le prove in condizioni reali siano conformi al presente regolamento.

Qualora le prove in condizioni reali siano fondate sull'articolo 60 bis, qualsiasi riferimento a un'autorità di vigilanza del mercato contenuto nel presente articolo si intende fatto all'autorità nazionale competente o all'autorità appropriata ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, e i riferimenti all'articolo 60 si intendono fatti, se del caso, all'articolo 60 bis.

2.  Qualora siano effettuate prove in condizioni reali per i sistemi di IA sottoposti a controllo all'interno di uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA a norma dell'articolo 58, le autorità di vigilanza del mercato verificano la conformità dell'articolo 60 nell'ambito del loro ruolo di controllo per lo spazio di sperimentazione normativa per l'IA. Tali autorità possono, se del caso, consentire che le prove in condizioni reali siano effettuate dal fornitore o potenziale fornitore in deroga alle condizioni di cui all'articolo 60, paragrafo 4, lettere f) e g).

3.  Qualora sia stata informata dal potenziale fornitore, dal fornitore o da un terzo di un incidente grave o abbia altri motivi per ritenere che le condizioni di cui agli articoli 60 e 61 non siano soddisfatte, un'autorità di vigilanza del mercato può adottare una delle seguenti decisioni sul suo territorio, a seconda dei casi:

a) 

sospendere o cessare le prove in condizioni reali;

b) 

imporre al fornitore o potenziale fornitore e al deployer o al potenziale deployer di modificare qualsiasi aspetto delle prove in condizioni reali.

4.  Ove un'autorità di vigilanza del mercato abbia adottato una decisione di cui al paragrafo 3 o sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4, lettera b), la decisione o l'obiezione ne indica i motivi ed espone le modalità con cui il fornitore o potenziale fornitore può contestare la decisione o l'obiezione.

5.  Se del caso, ove un'autorità di vigilanza del mercato abbia adottato una decisione di cui al paragrafo 3, ne comunica i motivi alle autorità di vigilanza del mercato degli altri Stati membri in cui il sistema di IA è stato sottoposto a prova conformemente al piano di prova.

Per questa disposizione non esiste ancora un commento

Richiedetelo: l'interesse dei lettori determina la nostra coda. Vi avviseremo appena il commento uscirà.

Useremo il vostro indirizzo solo per comunicarvi l'uscita del commento.

Version history

Changes: Původní znění (OJ L 2024/1689) → Znění po Omnibusu (k 27. 7. 2026)
Added in green, removed in red (word level).

Computing…

Znění po Omnibusu (k 27. 7. 2026) · CELEX 02024R1689-20260727