Alfabetizzazione in materia di IA
1. I fornitori e i deployer di sistemi di IA adottano misure volte a sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati. Tale obbligo non impone ai fornitori o ai deployer di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in materia di IA per alcuna persona.
2. La Commissione e gli Stati membri sostengono e agevolano gli sforzi dei fornitori e dei deployer di sistemi di IA, in particolare delle PMI, nell'adempimento dell'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. A tal fine, la Commissione pubblica esempi pratici di come adempiere a tale obbligo sulla piattaforma unica di informazione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, lettera b).
3. Il consiglio per l'IA adotta raccomandazioni, tenendo conto dei quadri europei delle competenze, per sostenere la Commissione e gli Stati membri nella promozione dell'alfabetizzazione in materia di IA richiesta a norma del paragrafo 1, anche stabilendo obiettivi comuni.