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Artificial Intelligence Act
Articolo 18#

Conservazione dei documenti

1.   Il fornitore, per un periodo che termina 10 anni dopo che il sistema di IA ad alto rischio è stato immesso sul mercato o messo in servizio, tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti:

a)

la documentazione tecnica di cui all'articolo 11;

b)

la documentazione relativa al sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 17;

c)

la documentazione relativa alle modifiche approvate dagli organismi notificati, ove applicabile;

d)

le decisioni e gli altri documenti rilasciati dagli organismi notificati, ove applicabile;

e)

la dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 47.

2.   Ciascuno Stato membro stabilisce le condizioni alle quali la documentazione di cui al paragrafo 1 resta a disposizione delle autorità nazionali competenti per il periodo indicato in tale paragrafo nel caso in cui il prestatore o il rappresentante autorizzato stabilito nel suo territorio fallisca o cessi la sua attività prima della fine di tale periodo.

3.   I fornitori che sono istituti finanziari soggetti a requisiti in materia di governance, dispositivi o processi interni stabiliti a norma del diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari, conservano la documentazione tecnica nell'ambito della documentazione conservata a norma del pertinente diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari.

Původní znění (OJ L 2024/1689) · CELEX 32024R1689

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