Obblighi dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio
I fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio:
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a) |
garantiscono che i loro sistemi di IA ad alto rischio siano conformi ai requisiti di cui alla sezione 2; |
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b) |
indicano sul sistema di IA ad alto rischio oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento, a seconda dei casi, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati; |
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c) |
dispongono di un sistema di gestione della qualità conforme all'articolo 17; |
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d) |
conservano la documentazione di cui all'articolo 18; |
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e) |
quando sono sotto il loro controllo, conservano i log generati automaticamente dai loro sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 19; |
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f) |
garantiscono che il sistema di IA ad alto rischio sia sottoposto alla pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 43 prima che sia immesso sul mercato o messo in servizio; |
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g) |
elaborano una dichiarazione di conformità UE a norma dell'articolo 47; |
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h) |
appongono la marcatura CE sul sistema di IA ad alto rischio oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento per indicare la conformità al presente regolamento a norma dell'articolo 48; |
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i) |
rispettano gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 49, paragrafo 1; |
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j) |
adottano le necessarie misure correttive e forniscono le informazioni necessarie in conformità dell'articolo 20; |
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k) |
su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, dimostrano la conformità del sistema di IA ad alto rischio ai requisiti di cui alla sezione 2; |
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l) |
garantiscono che il sistema di IA ad alto rischio sia conforme ai requisiti di accessibilità in conformità delle direttive (UE) 2016/2102 e (UE) 2019/882. |