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regolamento sull'intelligenza artificiale

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Articolo 113#

Entrata in vigore e applicazione

Italiano

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a decorrere dal 2 agosto 2026.

Tuttavia:

a)

I capi I e II si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2025;

b)

Il capo III, sezione 4, il capo V, il capo VII, il capo XII e l’articolo 78 si applicano a decorrere dal 2 agosto 2025, ad eccezione dell'articolo 101;

c)

L'articolo 6, paragrafo 1, e i corrispondenti obblighi di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal 2 agosto 2027.

English

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 2 August 2026.

However:

(a)

Chapters I and II shall apply from 2 February 2025;

(b)

Chapter III Section 4, Chapter V, Chapter VII and Chapter XII and Article 78 shall apply from 2 August 2025, with the exception of Article 101;

(c)

Article 6(1) and the corresponding obligations in this Regulation shall apply from 2 August 2027.

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Fonti e contesto

Version history

Changes: Původní znění (OJ L 2024/1689) → Znění po Omnibusu (k 27. 7. 2026)
Added in green, removed in red (word level).

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Testo approvato (al 01/08/2024) · CELEX 32024R1689