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regolamento sull'intelligenza artificiale

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Articolo 113#

Entrata in vigore e applicazione

Italiano

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a decorrere dal 2 agosto 2026.

Tuttavia:

a)

I capi I e II si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2025;

b)

Il capo III, sezione 4, il capo V, il capo VII, il capo XII e l’articolo 78 si applicano a decorrere dal 2 agosto 2025, ad eccezione dell'articolo 101;

c)

L'articolo 6, paragrafo 1, e i corrispondenti obblighi di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal 2 agosto 2027.

Čeština

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 2. srpna 2026.

Avšak:

a)

kapitoly I a II se použijí ode dne 2. února 2025;

b)

kapitola III oddíl 4, kapitola V, kapitola VII a kapitola XII a článek 78 se použijí ode dne 2. srpna 2025, s výjimkou článku 101;

c)

čl. 6 odst. 1 a odpovídající povinnosti stanovené v tomto nařízení se použijí ode dne 2. srpna 2027.

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Fonti e contesto

Version history

Changes: Původní znění (OJ L 2024/1689) → Znění po Omnibusu (k 27. 7. 2026)
Added in green, removed in red (word level).

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Testo approvato (al 01/08/2024) · CELEX 32024R1689