infinitelaws
regolamento sull'intelligenza artificiale
Articolo 108#

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1139

Il regolamento (UE) 2018/1139 è così modificato:

1) 

all'articolo 17 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.  Fatto salvo il paragrafo 2, nell'adottare atti di esecuzione a norma del paragrafo 1 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7), si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.

2) 

all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.  Nell'adottare atti delegati a norma dei paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.»

;

3) 

all'articolo 43 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.  Nell'adottare atti di esecuzione a norma del paragrafo 1 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.»

;

4) 

all'articolo 47 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.  Nell'adottare atti delegati a norma dei paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.»

;

5) 

all'articolo 57 è aggiunto il comma seguente:

«Nell'adottare tali atti di esecuzione per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.»

;

6) 

all'articolo 58 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.  Nell'adottare atti delegati a norma dei paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.».

Note a piè di pagina

  1. *7Regolamento(UE) 2024/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).»;

Per questa disposizione non esiste ancora un commento

Richiedetelo: l'interesse dei lettori determina la nostra coda. Vi avviseremo appena il commento uscirà.

Useremo il vostro indirizzo solo per comunicarvi l'uscita del commento.

Version history

Changes: Původní znění (OJ L 2024/1689) → Znění po Omnibusu (k 27. 7. 2026)
Added in green, removed in red (word level).

Computing…

Znění po Omnibusu (k 27. 7. 2026) · CELEX 02024R1689-20260727