Informazioni da presentare all'atto della registrazione di sistemi di IA ad alto rischio in conformità dell'articolo 49
Sezione A - Informazioni che i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio devono presentare in conformità dell'articolo 49, paragrafo 1
Le seguenti informazioni devono essere fornite e successivamente aggiornate in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio che devono essere registrati a norma dell'articolo 49, paragrafo 1:
|
1. |
il nome, l'indirizzo e i dati di contatto del fornitore; |
|
2. |
se le informazioni sono trasmesse da un'altra persona per conto del fornitore: il nome, l'indirizzo e i dati di contatto di tale persona; |
|
3. |
il nome, l'indirizzo e i dati di contatto del rappresentante autorizzato, ove applicabile; |
|
4. |
la denominazione commerciale del sistema di IA e qualsiasi ulteriore riferimento inequivocabile che ne consenta l'identificazione e la tracciabilità; |
|
5. |
la descrizione della finalità prevista del sistema di IA e dei componenti e delle funzioni supportati da tale sistema di IA; |
|
6. |
una descrizione di base concisa delle informazioni utilizzate dal sistema (dati, input) e della sua logica operativa; |
|
7. |
lo status del sistema di IA (sul mercato, o in servizio; non più immesso sul mercato/in servizio, richiamato); |
|
8. |
il tipo, il numero e la data di scadenza del certificato rilasciato dall'organismo notificato e il nome o il numero di identificazione di tale organismo notificato, ove applicabile; |
|
9. |
una copia scannerizzata del certificato di cui al punto 8, ove applicabile; |
|
10. |
eventuali Stati membri dell'Unione in cui il sistema di IA è stato immesso sul mercato, messo in servizio o reso disponibile; |
|
11. |
una copia della dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 47; |
|
12. |
le istruzioni per l'uso in formato elettronico; questa informazione non deve essere fornita per i sistemi di IA ad alto rischio nei settori delle attività di contrasto o della migrazione, dell'asilo e della gestione del controllo delle frontiere di cui all'allegato III, punti 1, 6 e 7; |
|
13. |
un indirizzo internet per ulteriori informazioni (facoltativo). |
Sezione B - Informazioni che i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio devono presentare in conformità dell'articolo 49, paragrafo 2
Le seguenti informazioni devono essere fornite e successivamente aggiornate in relazione ai sistemi di IA che devono essere registrati a norma dell'articolo 49, paragrafo 2:
|
1. |
il nome, l'indirizzo e i dati di contatto del fornitore; |
|
2. |
se le informazioni sono trasmesse da un'altra persona per conto del fornitore: il nome, l'indirizzo e i dati di contatto di tale persona; |
|
3. |
il nome, l'indirizzo e i dati di contatto del rappresentante autorizzato, ove applicabile; |
|
4. |
la denominazione commerciale del sistema di IA e qualsiasi ulteriore riferimento inequivocabile che ne consenta l'identificazione e la tracciabilità; |
|
5. |
la descrizione della finalità prevista del sistema di IA; |
|
6. |
la o le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, sulla base delle quali il sistema di IA non è ritenuto ad alto rischio; |
|
7. |
una breve sintesi dei motivi per i quali il sistema di IA non è ritenuto ad alto rischio in applicazione della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3; |
|
8. |
lo status del sistema di IA (sul mercato, o in servizio; non più immesso sul mercato/in servizio, richiamato); |
|
9. |
eventuali Stati membri dell'Unione in cui il sistema di IA è stato immesso sul mercato, messo in servizio o reso disponibile. |
Sezione C - Informazioni che i deployer di sistemi di IA ad alto rischio devono presentare in conformità dell'articolo 49, paragrafo 3
Le seguenti informazioni devono essere fornite e successivamente aggiornate in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio che devono essere registrati a norma dell'articolo 49:
|
1. |
il nome, l'indirizzo e i dati di contatto del deployer; |
|
2. |
il nome, l'indirizzo e i dati di contatto della persona che fornisce informazioni a nome del deployer; |
|
3. |
l'indirizzo internet dell'inserimento del sistema di IA nella banca dati dell'UE da parte del suo fornitore; |
|
4. |
una sintesi dei risultati della valutazione d'impatto sui diritti fondamentali effettuata a norma dell'articolo 27; |
|
5. |
una sintesi della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati effettuata ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/680, come specificato all'articolo 26, paragrafo 8, del presente regolamento, ove applicabile. |