infinitelaws
regolamento sull'intelligenza artificiale

State leggendo una versione precedente del testo. Non è il diritto vigente: serve a mostrare che cosa ha cambiato la modifica. Mostra il testo in vigore →

Tutte le versioni linguistiche fanno ugualmente fede; le differenze tra di esse possono rilevare ai fini dell’interpretazione.

Articolo 35#

Numeri di identificazione ed elenchi di organismi notificati

Italiano

1.   La Commissione assegna un numero di identificazione unico a ciascun organismo notificato, anche se un organismo è notificato a norma di più atti dell'Unione.

2.   La Commissione mette pubblicamente a disposizione l'elenco degli organismi notificati ai sensi del presente regolamento, inclusi i loro numeri di identificazione e le attività per le quali sono stati notificati. La Commissione garantisce che l'elenco sia tenuto aggiornato.

Français

1.   La Commission attribue un numéro d’identification unique à chaque organisme notifié, même lorsqu’un organisme est notifié au titre de plus d’un acte de l’Union.

2.   La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre du présent règlement et y mentionne leurs numéros d’identification et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés. La Commission veille à ce que cette liste soit tenue à jour.

Per questa disposizione non esiste ancora un commento

Richiedetelo: l'interesse dei lettori determina la nostra coda. Vi avviseremo appena il commento uscirà.

Useremo il vostro indirizzo solo per comunicarvi l'uscita del commento.

Version history

The text is unchanged from the previous version.

Testo approvato (al 01/08/2024) · CELEX 32024R1689