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regolamento sull'intelligenza artificiale

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Articolo 109#

Modifica del regolamento (UE) 2019/2144

Italiano

All'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2144 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Nell'adottare atti di esecuzione a norma del paragrafo 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.

English

In Article 11 of Regulation (EU) 2019/2144, the following paragraph is added:

‘3.   When adopting the implementing acts pursuant to paragraph 2, concerning artificial intelligence systems which are safety components within the meaning of Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council (*), the requirements set out in Chapter III, Section 2, of that Regulation shall be taken into account.

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Version history

Changes: Původní znění (OJ L 2024/1689) → Znění po Omnibusu (k 27. 7. 2026)
Added in green, removed in red (word level).

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Testo approvato (al 01/08/2024) · CELEX 32024R1689