infinitelaws
regolamento sull'intelligenza artificiale

State leggendo una versione precedente del testo. Non è il diritto vigente: serve a mostrare che cosa ha cambiato la modifica. Mostra il testo in vigore →

Tutte le versioni linguistiche fanno ugualmente fede; le differenze tra di esse possono rilevare ai fini dell’interpretazione.

Articolo 107#

Modifica del regolamento (UE) 2018/858

Italiano

All'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/858 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Nell'adottare atti delegati a norma del paragrafo 3 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.

English

In Article 5 of Regulation (EU) 2018/858 the following paragraph is added:

‘4.   When adopting delegated acts pursuant to paragraph 3 concerning Artificial Intelligence systems which are safety components within the meaning of Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council (*), the requirements set out in Chapter III, Section 2, of that Regulation shall be taken into account.

Per questa disposizione non esiste ancora un commento

Richiedetelo: l'interesse dei lettori determina la nostra coda. Vi avviseremo appena il commento uscirà.

Useremo il vostro indirizzo solo per comunicarvi l'uscita del commento.

Version history

Changes: Původní znění (OJ L 2024/1689) → Znění po Omnibusu (k 27. 7. 2026)
Added in green, removed in red (word level).

Computing…

Testo approvato (al 01/08/2024) · CELEX 32024R1689