infinitelaws
regolamento sull'intelligenza artificiale

State leggendo una versione precedente del testo. Non è il diritto vigente: serve a mostrare che cosa ha cambiato la modifica. Mostra il testo in vigore →

Tutte le versioni linguistiche fanno ugualmente fede; le differenze tra di esse possono rilevare ai fini dell’interpretazione.

Articolo 106#

Modifica della direttiva (UE) 2016/797

Italiano

All'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/797 è aggiunto il paragrafo seguente:

«12.   Nell'adottare atti delegati a norma del paragrafo 1 e atti di esecuzione a norma del paragrafo 11 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.

Deutsch

In Artikel 5 der Richtlinie (EU) 2016/797 wird folgender Absatz angefügt:

„(12)   Beim Erlass von delegierten Rechtsakten nach Absatz 1 und von Durchführungsrechtsakten nach Absatz 11, die sich auf Systeme der künstlichen Intelligenz beziehen, bei denen es sich um Sicherheitsbauteile im Sinne der Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) handelt, werden die in Kapitel III Abschnitt 2 jener Verordnung festgelegten Anforderungen berücksichtigt.

Per questa disposizione non esiste ancora un commento

Richiedetelo: l'interesse dei lettori determina la nostra coda. Vi avviseremo appena il commento uscirà.

Useremo il vostro indirizzo solo per comunicarvi l'uscita del commento.

Version history

Changes: Původní znění (OJ L 2024/1689) → Znění po Omnibusu (k 27. 7. 2026)
Added in green, removed in red (word level).

Computing…

Testo approvato (al 01/08/2024) · CELEX 32024R1689