infinitelaws
regolamento sull'intelligenza artificiale

State leggendo una versione precedente del testo. Non è il diritto vigente: serve a mostrare che cosa ha cambiato la modifica. Mostra il testo in vigore →

Tutte le versioni linguistiche fanno ugualmente fede; le differenze tra di esse possono rilevare ai fini dell’interpretazione.

Articolo 104#

Modifica del regolamento (UE) n, 168/2013

Italiano

All'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n, 168/2013 è aggiunto il comma seguente:

«Nell'adottare atti delegati a norma del primo comma per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.

Español

En el artículo 22, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 168/2013, se añade el párrafo siguiente:

«Al adoptar actos delegados en virtud del párrafo primero relativos a sistemas de inteligencia artificial que sean componentes de seguridad en el sentido del Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo (*), se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2, de dicho Reglamento.

Per questa disposizione non esiste ancora un commento

Richiedetelo: l'interesse dei lettori determina la nostra coda. Vi avviseremo appena il commento uscirà.

Useremo il vostro indirizzo solo per comunicarvi l'uscita del commento.

Version history

Changes: Původní znění (OJ L 2024/1689) → Znění po Omnibusu (k 27. 7. 2026)
Added in green, removed in red (word level).

Computing…

Testo approvato (al 01/08/2024) · CELEX 32024R1689