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regolamento sull'intelligenza artificiale

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Articolo 102#

Modifica del regolamento (CE) n, 300/2008

Italiano

All'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n, 300/2008 è aggiunto il comma seguente:

«Nell'adottare misure dettagliate relative alle specifiche tecniche e alle procedure per l'approvazione e l'uso delle attrezzature di sicurezza per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 o del Parlamento europeo e del Consiglio (*), si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.

Slovenčina

V článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 300/2008 sa dopĺňa tento pododsek:

„Pri prijímaní podrobných opatrení súvisiacich s technickými špecifikáciami a postupmi schvaľovania a používania bezpečnostných zariadení týkajúcich sa systémov AI v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1689 (*) sa zohľadňujú požiadavky stanovené v kapitole III oddiele 2 uvedeného nariadenia.

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Version history

Changes: Původní znění (OJ L 2024/1689) → Znění po Omnibusu (k 27. 7. 2026)
Added in green, removed in red (word level).

Computing…

Testo approvato (al 01/08/2024) · CELEX 32024R1689